Articolo 27 Riservatezza 1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se cosi' richiesto dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non puo' essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba comunque avere esecuzione. 2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se cosi' richiesto da quest'ultimo.