Articolo 28 Spese 1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese che l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria comporta. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente: (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8; (b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'articolo 12; (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 14; (d) le spese per le finalita' di cui all'articolo 15; (e) le spese e gli onorari spettanti ai periti; (f) le spese e gli onorari per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione; (g) le spese di trasferimento, custodia, consegna e restituzione del bene sequestrato. 2. Le spese collegate alla videoconferenza sono a carico di ogni Stato in relazione all'attivita' svolta nel suo territorio, fatto salvo quanto previsto nella lettera (f) del paragrafo precedente. 3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta deve avere esecuzione.