Articolo 29 Soluzione di Controversie 1. Le Autorita' Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato. 2. Qualsiasi controversia che emerga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sara' risolta per via diplomatica o mediante i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.