(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 3)
                             Articolo 3 
                        Doppia Incriminazione 
 
    1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando  il
fatto per il quale si  procede  non  costituisce  reato  nello  Stato
Richiesto. 
    2. Tuttavia, quando  la  richiesta  di  assistenza  si  riferisce
all'identificazione, al sequestro o alla confisca di beni e ad  altri
atti  che  riguardano   i   diritti   fondamentali   delle   persone,
l'assistenza e' prestata solo se il  fatto  per  cui  si  procede  e'
previsto come reato  anche  dall'ordinamento  giuridico  dello  Stato
Richiesto. 
    3. Nel determinare se un fatto  costituisce  un  reato  ai  sensi
della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le  rispettive
leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il  reato
e' denominato con la stessa terminologia.