Articolo 4 Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza 1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta: (a) se la richiesta di assistenza non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato; (b) se la richiesta si riferisce a un reato di natura politica o a un reato connesso a un reato di tale natura. A tale scopo, non sono considerati reati politici: i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; ii) i reati di terrorismo, genocidio e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (c) se la richiesta si riferisce a un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente; (d) se il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto; (e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, condizione personale o sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la situazione di tale persona puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; (f) se nello Stato Richiesto, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria, e' in corso un procedimento penale, e' stata emessa una sentenza definitiva o sono stati ottenuti l'indulto, la grazia o l'amnistia. Tuttavia, questa disposizione non puo' essere invocata per rifiutare la cooperazione in relazione ad altre persone; (g) se si tratta di una richiesta che ha origine su domanda di un tribunale eccezionale o di un tribunale ad hoc; (h) se ritiene che l'esecuzione della richiesta e' contraria alla sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o ad altri interessi essenziali. 2. Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se questa interferisce con un procedimento penale ivi pendente. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita' Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'articolo 6 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle condizioni convenute. 4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio, salvo quando disposto dalla lettera (b) dell'articolo 17.