Articolo 6 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere trasmesse dalle Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti, le quali comunicheranno direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay e' il Ministerio de Educacion y Cultura - Autoridad Central de Cooperacion Juridica Internacional; 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata. 4. Ciascuna Autorita' Centrale comunica con l'altra nella sua lingua.