(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 6)
                             Articolo 6 
                         Autorita' Centrali 
 
    1. Ai fini del presente  Trattato,  le  richieste  di  assistenza
giudiziaria  dovranno  essere  trasmesse  dalle  Autorita'   Centrali
designate   dalle   Parti   Contraenti,   le   quali   comunicheranno
direttamente tra loro. 
    2.  Per  la  Repubblica Italiana  l'Autorita'  Centrale   e'   il
Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale  dell'Uruguay
e' il Ministerio de  Educacion  y  Cultura  -  Autoridad  Central  de
Cooperacion Juridica Internacional; 
    3.  Ciascuna  Parte  Contraente  comunica  all'altra,   per   via
diplomatica,  gli  eventuali  cambiamenti   dell'Autorita'   Centrale
designata. 
    4. Ciascuna Autorita' Centrale comunica  con  l'altra  nella  sua
lingua.