Articolo 7 Forma e Contenuto della Richiesta 1. La richiesta di assistenza deve essere formulata per iscritto e deve essere presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui all'articolo 6. Inoltre, la richiesta originale puo' essere trasmessa inizialmente per fax, posta elettronica o mezzo analogo convenuto dalle Autorita' Centrali, nel qual caso la richiesta formale deve pervenire all'Autorita' Centrale richiesta entro i quarantacinque giorni successivi. Se entro tale termine lo Stato Richiesto non riceve la richiesta originale, procede all'archiviazione della richiesta, fatta salva la possibilita' per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta in futuro. 2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue: (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce; (b) le informazioni sull'identita' delle persone soggette a indagine o a procedimento penale; (c) la descrizione dei fatti per cui si richiede la cooperazione, ivi compresi il tempo e il luogo dell'eventuale reato commesso, i danni cagionati, nonche' la loro qualificazione giuridica; (d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; (e) la descrizione delle misure di cooperazione richieste; (f) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita nei casi di urgenza motivata; (g) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare a essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita' al paragrafo 3 dell'articolo 8; (h) nei casi previsti nell'articolo 12, l'indicazione che lo Stato Richiedente si fara' carico delle spese di viaggio, soggiorno, indennita' e onorari, se spettanti, del testimone, della vittima o del perito citati; (i) quando si richiede la comparizione nel territorio dello Stato Richiedente di una persona in qualita' di testimone, vittima o perito, la richiesta deve essere accompagnata da un lasciapassare nei termini e con il contenuto previsti nell'articolo 13; (j) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' all'articolo 16. 3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresi' contenere quanto segue: (a) le informazioni sull'identita' della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui possa trovarsi; (b) le informazioni sull'identita' e l'ubicazione della persona destinataria della notifica e, necessariamente, la sua qualita' in relazione al procedimento; (c) le informazioni sull'identita' e sulla ubicazione della persona che deve rendere testimonianza; (d) l'ubicazione e la descrizione del luogo o dei beni da ispezionare o esaminare; (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare; (f) la descrizione delle forme e delle procedure speciali con le quali si deve dare esecuzione alla richiesta, se cosi' richiesto; (g) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza; (h) il testo dell'interrogatorio da presentare per l'assunzione della prova testimoniale nello Stato Richiesto; (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta. 4. Quando la richiesta non rispetta tutti i requisiti formali richiesti dal presente Trattato, lo Stato Richiesto chiede allo Stato Richiedente di rispettare i requisiti mancanti. Se nel termine di quarantacinque giorni a partire dalla ricezione della richiesta originale, lo Stato Richiesto non riceve le informazioni mancanti, procede alla sua archiviazione, fatta salva la possibilita' per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, compresa la loro anticipazione per le vie elettroniche previste nel paragrafo 1.