(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 8)
                             Articolo 8 
                     Esecuzione della Richiesta 
 
    1. Lo Stato Richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza
in conformita' alla  sua  legislazione  interna  e  applica  i  mezzi
coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di  una  misura  di
natura analoga richiesta dalle sue autorita'. 
    2. Lo Stato Richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza
secondo le modalita' indicate dallo Stato Richiedente, sempre che non
contrastino con la sua legislazione interna. 
    3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione interna, lo
Stato  Richiesto  puo'  autorizzare  le  persone  specificate   nella
richiesta di  assistenza  giudiziaria  a  essere  presenti  alla  sua
esecuzione. A tal fine, lo Stato Richiesto  informa  con  sufficiente
anticipo  lo  Stato  Richiedente   circa   la   data   e   il   luogo
dell'esecuzione della richiesta. 
    4. Lo Stato Richiesto informa prontamente  lo  Stato  Richiedente
riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta.  Se  l'assistenza
richiesta  non  puo'  essere  fornita,  lo  Stato  Richiesto  ne  da'
immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicando i motivi. 
    5. Se la persona  nei  cui  confronti  deve  essere  eseguita  la
richiesta di assistenza giudiziaria invoca ragioni per  opporsi  alla
stessa previste nella legislazione interna dello  Stato  Richiesto  -
immunita',  privilegi,  prerogative,  diritti  o  incapacita'  -   la
questione e' risolta dall'Autorita' competente dello Stato  Richiesto
anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito e'  comunicato
allo Stato Richiedente attraverso le rispettive  Autorita'  Centrali.
Se la persona invoca per opporsi all'esecuzione della misura  ragioni
previste  nella  legislazione  interna  dello  Stato  Richiedente   -
immunita', privilegi,  prerogative,  diritti  o  incapacita'  -  tale
invocazione  e'  comunicata  attraverso   le   rispettive   Autorita'
Centrali, affinche' l'Autorita' competente  dello  Stato  Richiedente
decida al riguardo.