Articolo 8 Esecuzione della Richiesta 1. Lo Stato Richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione interna e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di una misura di natura analoga richiesta dalle sue autorita'. 2. Lo Stato Richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza secondo le modalita' indicate dallo Stato Richiedente, sempre che non contrastino con la sua legislazione interna. 3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione interna, lo Stato Richiesto puo' autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria a essere presenti alla sua esecuzione. A tal fine, lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta. 4. Lo Stato Richiesto informa prontamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, lo Stato Richiesto ne da' immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicando i motivi. 5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca ragioni per opporsi alla stessa previste nella legislazione interna dello Stato Richiesto - immunita', privilegi, prerogative, diritti o incapacita' - la questione e' risolta dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito e' comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorita' Centrali. Se la persona invoca per opporsi all'esecuzione della misura ragioni previste nella legislazione interna dello Stato Richiedente - immunita', privilegi, prerogative, diritti o incapacita' - tale invocazione e' comunicata attraverso le rispettive Autorita' Centrali, affinche' l'Autorita' competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.