(Allegato 2)
Allegato 2 - Ricognizione Standard 
 
                        Casa della Comunita' 
    
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|La Casa della Comunita' (CdC) e' il luogo fisico e di facile       |
|individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di|
|assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria e il     |
|modello organizzativo dell'assistenza di prossimita' per la        |
|popolazione di riferimento.                                        |
|Nella Casa della Comunita' lavorano in modalita' integrata e       |
|multidisciplinare tutti i professionisti per la progettazione ed   |
|erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale ai     |
|sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. |
|234 subordinatamente alla sottoscrizione della Intesa ivi prevista |
|e alla sottoscrizione dell'Accordo previsto all'articolo 21, comma |
|1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio|
|2017.                                                              |
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  Standard organizzativi 
  1 Casa della Comunita' hub ogni 40.000-50.000 abitanti; 
  Standard di personale per 1 Casa di Comunita' hub: 7-11 Infermieri,
1  assistente  sociale,  5-8  unita'   di   Personale   di   Supporto
(Sociosanitario, Amministrativo). 
  Servizi presenti nella Casa di Comunita'. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Standard tecnologici e strutturali 
  Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale. 
  Servizi diagnostici finalizzati al  monitoraggio  della  cronicita'
con strumentazione diagnostica di base (ecografo, elettrocardiografo,
retinografo,  oct,  spirometro)   anche   attraverso   strumenti   di
telemedicina. 
  Per quanto non esplicitato nel presente documento si  rimanda  a  i
seguenti documenti tecnici di riferimento: 
    - Decreto del Presidente della Repubblica  del  14  gennaio  1997
recante Approvazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private. 
    - Accordo Stato-Regioni sancito il 7 febbraio 2013 (Rep. Atti  n.
46/CSR) recante Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione  del
sistema  di  emergenza   urgenza   in   rapporto   alla   continuita'
assistenziale. 
    - Accordo Stato-Regioni sancito il 15 settembre 2016  (Rep.  Atti
n. 160/CSR) recante Piano Nazionale della Cronicita'. 
    - Intesa Stato-Regioni sancita il 6 agosto  2020  (Rep.  Atti  n.
127/2020) recante Piano nazionale  della  prevenzione  (PNP)  2020  -
2025. 
 
                   Centrale operativa territoriale 
    
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|La Centrale Operativa Territoriale (COT) e' un modello             |
|organizzativo che svolge una funzione di coordinamento della presa |
|in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti    |
|coinvolti nei diversi setting assistenziali: attivita'             |
|territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con|
|la rete dell'emergenza-urgenza.                                    |
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  Standard organizzativi 
  1 Centrale Operativa Territoriale ogni 100.000 abitanti o  comunque
a valenza distrettuale, qualora  il  Distretto  abbia  un  bacino  di
utenza maggiore. 
  Standard  di  personale:  1   Coordinatore   Infermieristico,   3-5
Infermieri, 1-2 unita' di  Personale  di  supporto  in  coerenza  con
quanto previsto nella relazione tecnica di cui all'articolo 1,  comma
274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  Operativa 7 giorni su 7 
  Standard tecnologici e strutturali 
  Sistemi di tracciamento e  monitoraggio  delle  transizioni  da  un
luogo di  cura  all'altro  o  da  un  livello  clinico  assistenziale
all'altro. 
  Sistemi di raccolta, gestione e monitoraggio dei  dati  di  salute,
anche attraverso strumenti di telemedicina. 
  Infrastrutture  tecnologiche  ed  informatiche  integrate   con   i
principali applicativi di gestione aziendale 
  Software con accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e  ai
principali  database  aziendali,  software  di  registrazione   delle
chiamate. 
  Sistema informativo  condiviso  e  interconnesso  con  la  Centrale
Operativa Regionale 116117. 
  Per quanto non esplicitato nel presente documento si  rimanda  a  i
seguenti documenti tecnici di riferimento: 
    - Decreto del Presidente della Repubblica  del  14  gennaio  1997
recante Approvazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private. 
    - Accordo Stato-Regioni sancito il 15 settembre 2016  (Rep.  Atti
n. 160/CSR) recante Piano Nazionale della Cronicita'. 
 
                      Centrale Operativa 116117 
    
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|La Centrale Operativa 116117 sede del Numero Europeo Armonizzato   |
|(NEA) per le cure mediche non urgenti offre un servizio telefonico |
|gratuito alla popolazione per tutte le prestazioni sanitarie e     |
|sociosanitarie a bassa intensita' assistenziale.                   |
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  Standard organizzativi 
  1 Centrale Operativa NEA 116117 (CO 116117)  ogni  1-2  milioni  di
abitanti o comunque a valenza regionale. 
  Servizio aperto e gratuito e attivo 24h 7 giorni su 7 
  Requisiti tecnologici e strutturali 
  Servizio telefonico gratuito alla popolazione attivo 24 ore su 24 e
7 giorni su 7 per le cure mediche non urgenti (prestazioni  sanitarie
e sociosanitarie a bassa intensita' assistenziale). 
  Raccordo con strumenti nazionali e/o territoriali finalizzati  alla
presa in carico di persone con fragilita'. 
  Per quanto non esplicitato nel presente  documento  si  rimanda  ai
seguenti documenti tecnici di riferimento: 
    - Decreto del Presidente della Repubblica  del  14  gennaio  1997
recante Approvazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private. 
    - Accordo Stato-Regioni sancito il 24 novembre 2016 (Rep. Atti n.
221/CSR) recante Linee di indirizzo sui criteri  e  le  modalita'  di
attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117. 
 
                 Unita' di Continuita' Assistenziale 
    
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|L'Unita' di Continuita' Assistenziale nel limite previsto ai sensi |
|dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e' |
|un'equipe mobile distrettuale per la gestione e il supporto della  |
|presa in carico di individui, o di comunita', che versano in       |
|condizioni clinico-assistenziali di particolare complessita' e che |
|comportano una comprovata difficolta' operativa.                   |
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  Standard organizzativi 
  1 Unita' di Continuita' Assistenziale ogni 100.000 abitanti 
  Standard di  personale:  1  medico  e  1  infermiere,  puo'  essere
integrata con altre figure professionali sanitarie nell'ambito  delle
professionalita' disponibili a legislazione vigente anche  attraverso
interventi di riorganizzazione aziendale. 
  Sede operativa: Casa della Comunita' Hub 
  Requisiti tecnologici e strutturali 
  Strumenti di telemedicina (es. televisita e  teleassistenza)  e  la
collaborazione con MMG e PLS delle AFT/UCCP. 
  Puo'  usufruire  del  Supporto   a   distanza   (teleconsulto)   di
specialisti del territorio ed ospedalieri. 
  Dotata  di  un   sistema   integrato   comprendente   una   moderna
infrastruttura di telemedicina collegata alle COT ed accessibile  via
internet   al   fine   di    garantire    anche    in    teleconsulto
l'interoperabilita' della rete di consulenti collegati. 
  Dotata di strumentazione avanzata di primo livello e di  una  gamma
completa di dispositivi medici portatili (anche diagnostici) in grado
di acquisire informazioni e parametri necessari al monitoraggio delle
condizioni cliniche del paziente. 
 
                       Assistenza Domiciliare 
    
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|Le Cure domiciliari sono un servizio a valenza distrettuale        |
|finalizzato all'erogazione al domicilio di interventi              |
|caratterizzati da un livello di intensita' e complessita'          |
|assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e|
|di un piano personalizzato di assistenza                           |
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  Standard organizzativi 
  10%   della   popolazione   over   65   da   prendere   in   carico
progressivamente. 
  Indicatore di Monitoraggio della  presa  in  carico  in  Assistenza
Domiciliare  -  %  di  pazienti  over65  in  assistenza   domiciliare
(considerando tutti gli assistiti di eta' pari o superiore a 65  anni
"presi in carico" per tutte le classi di CIA). 
  Continuita' assistenziale 7 giorni su 7  e  24  ore  su  24,  nelle
modalita' indicate dalla normativa nazionale e regionale vigente, ivi
compresi i servizi di telemedicina nelle modalita' e forme previste. 
  Requisiti tecnologici e strutturali 
  Alimentazione del Sistema Informativo Assistenza Domiciliare - SIAD 
  Interfaccia e  raccordo  con  la  Centrale  Operativa  Territoriale
attraverso piattaforme digitali,  che  facilitino  l'inserimento  dei
dati dell'assistito nel Fascicolo Sanitario Elettronico. 
  Per quanto non esplicitato nel presente  documento  si  rimanda  ai
seguenti documenti tecnici di riferimento: 
    - Intesa Stato Regioni 4  agosto  2021  Atto  rep.  151/2021  sul
documento recante "Proposta di requisiti strutturali,  tecnologici  e
organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio  e  requisiti
ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in  attuazione
dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178". 
    - Decreto del Presidente della Repubblica  del  14  gennaio  1997
recante Approvazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private. 
 
                        Ospedale di Comunita' 
    
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|L'Ospedale di Comunita' (OdC) e' una struttura sanitaria di        |
|ricovero che afferisce alla rete di offerta dell'Assistenza        |
|Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il|
|ricovero ospedaliero, con la finalita' di evitare ricoveri         |
|ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi   |
|piu' idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di           |
|stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e |
|piu' prossimi al domicilio.                                        |
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  Standard organizzativi 
  1 Ospedale di Comunita' dotato  di  20  posti  letto  ogni  100.000
abitanti 
  Standard di personale per 1 Ospedale  di  Comunita'  dotato  di  20
posti letto: 7-9 infermieri (di cui 1 Coordinatore  infermieristico),
4-6 Operatori Sociosanitari, 1-2 unita' di altro personale  sanitario
con funzioni riabilitative e un Medico per 4,5 ore al giorno 6 giorni
su 7 
  Operativa 7 giorni su 7 
  Assistenza infermieristica e' garantita nelle 24 ore 7 giorni su 7 
  L'assistenza medica e' assicurata dai medici incaricati, nel  turno
diurno (8-20) deve essere garantita per 4,5 ore al giorno 6 giorni su
7 mentre nel turno notturno (20-8) e diurno festivo e  prefestivo  in
forma di pronta disponibilita', anche organizzata per piu'  strutture
dello stesso territorio, con tempi di intervento  conformi  a  quanto
previsto dalle norme vigenti in  materia.  L'assistenza  notturna  e'
garantita  anche  da  Medici  della  Continuita'  Assistenziale,   in
rapporto a specifici accordi locali, oppure da medici operanti  nella
struttura. 
  Standard tecnologici e strutturali 
  Sistemi di raccolta  delle  informazioni  sanitarie  attraverso  la
cartella clinico - assistenziale integrata, inserita in  un  processo
di informatizzazione integrato con il FSE. 
  Sistemi di monitoraggio dei pazienti, in  loco  o  in  collegamento
funzionale, anche attraverso servizi di telemedicina. 
  Disponibilita'  di  locali  idonei   attrezzati,   destinati   alle
principali attivita' motorie e riabilitative. 
  Flusso informativo per rilevare le prestazioni erogate dagli OdC. 
  Presenza  di:  locali  ad  uso  amministrativo,  cucina  e   locali
accessori, lavanderia e stireria, servizio  mortuario.  Tali  servizi
possono essere in comune e/o condivisi con altre strutture e/o unita'
di offerta. 
  Per quanto  non  esplicitato  nel  presente  documento  si  rimanda
all'Intesa Stato-Regioni sancita il 20 febbraio 2020  (Rep.  Atti  n.
17/CSR) recante Requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi
minimi dell'Ospedale di Comunita'. 
 
                     Rete delle cure palliative 
    
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|La rete delle cure palliative e' costituita da servizi e strutture |
|in grado di garantire la presa in carico globale dell'assistito e  |
|del suo nucleo familiare, in ambito ospedaliero, con l'attivita' di|
|consulenza nelle U.O.), ambulatoriale, domiciliare e in hospice. Le|
|cure palliative sono rivolte a malati di qualunque eta' e non sono |
|prerogativa della fase terminale della malattia. Possono infatti   |
|affiancarsi alle cure attive fin dalle fasi precoci della malattia |
|cronico-degenerativa, controllare i sintomi durante le diverse     |
|traiettorie della malattia, prevenendo o attenuando gli effetti del|
|declino funzionale.                                                |
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  Standard strutturali 
  1 di Cure Palliative Domiciliari (UCP - DOM) ogni 100.000  abitanti
e 1 Hospice, 8/10 posti letto ogni 100.000 abitanti 
  Standard di personale: nell'ambito delle risorse umane  disponibili
a   legislazione   vigente    anche    attraverso    interventi    di
riorganizzazione   aziendale,   l'erogazione    dell'assistenza    e'
assicurata: nell'ambito di strutture di  degenza  ospedaliera  da  un
equipe  di  cure  palliative;  nell'ambito  ambulatoriale  da  equipe
dedicate e specificatamente formate in cure palliative;  a  domicilio
del  paziente  -  attraverso   il   servizio   di   Cure   Palliative
Domiciliari(CPD)  -  da  un'equipe  assistenziale  multiprofessionale
dedicata o specificatamente formata  (Unita'  di  Cure  Palliative  -
UCP),  in  integrazione  con  il  medico  di  medicina  generale  per
continuita' assistenziale h 24 per 7 giorni su 7;  all'interno  delle
strutture residenziali e degli  Hospice  di  8/10  posti  letto  ogni
100.000 abitanti 
  Requisiti tecnologici e strutturali 
  Definisce un sistema di erogazione  di  CP,  per  l'attuazione  dei
percorsi  di  presa  in  carico  e  di  continuita'  delle   cure   e
dell'assistenza  favorendo  l'integrazione  dei  servizi  sanitari  e
sociali 
  Adotta sistemi  di  valutazione,  miglioramento  della  qualita'  e
controllo dei percorsi di cura erogati. 
  Raccoglie e trasmette i dati al sistema informativo. 
  Per quanto non esplicitato nel presente  documento  si  rimanda  ai
seguenti documenti tecnici di riferimento: 
    - Decreto del Presidente della Repubblica  del  14  gennaio  1997
recante Approvazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private. 
    - Intesa Stato Regioni del 25 luglio  2012  (Rep.  Atti  151/CSR)
recante  Definizione  dei  requisiti   minimi   e   delle   modalita'
organizzative necessarie  per  l'accreditamento  delle  strutture  di
assistenza ai malati  in  fase  terminale  e  delle  unita'  di  cura
palliative e della terapia del dolore. 
    - Accordo  Stato-Regioni  del  27  luglio  2020,  (Rep.  Atti  n.
118/CSR), recante Accreditamento delle reti di  cure  palliative,  ai
sensi della Legge 15 marzo 2010 n. 38. 
    - Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2021 (Rep. Atti  n.  30/CSR)
recante Accreditamento della  rete  di  terapia  del  dolore  e  cure
palliative pediatriche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38. 
 
Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie  e  delle
                              famiglie 
    
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|Il Consultorio Familiare e l'attivita' rivolta ai minori, ove      |
|presenti, rappresentano la struttura aziendale a libero accesso e  |
|gratuita e sono deputati alla protezione, prevenzione, promozione  |
|della salute, consulenza e cura rivolte alla donna in tutto il suo |
|ciclo di vita (comprese quelle in gravidanza), minori, famiglie    |
|all'interno del contesto comunitario di riferimento                |
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  Standard strutturali 
  1  consultorio  familiare  (CF)  ogni  20.000   abitanti   con   la
possibilita'  di  1  ogni  10.000  nelle  aree  interne   e   rurali.
L'attivita' consultoriale puo' svolgersi all'interno delle Case della
Comunita',  privilegiando  soluzioni  logistiche  che   tutelino   la
riservatezza. 
  Requisiti tecnologici e strutturali 
  Per quanto non esplicitato nel presente  documento  si  rimanda  al
seguente documento tecnico di riferimento: 
    - Decreto del Presidente della Repubblica  del  14  gennaio  1997
recante Approvazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private. 
 
        Prevenzione in ambito sanitario, ambientale climatico 
    
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|Il Dipartimento di Prevenzione (DP), come previsto dagli articoli  |
|7, 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 502/1992 e s.m.,|
|ha il compito di promuovere azioni volte a individuare e rimuovere |
|le cause di nocivita' e malattia di origine ambientale, umana e    |
|animale, mediante iniziative coordinate con i distretti e con i    |
|dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende         |
|ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse  |
|discipline.                                                        |
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  Standard organizzativi 
  Standard massimo di popolazione per Dipartimenti di Prevenzione  1:
500.000 abitanti 
  Presenza di risorse  multidisciplinari  per  lo  svolgimento  delle
funzioni  del   Dipartimento   di   Prevenzione   nell'ambito   delle
disponibilita' previste dalla legislazione vigente. 
  Per la sorveglianza delle malattie infettive  in  uno  scenario  di
pre-allerta epidemica, potra' essere prevista la strutturazione di  1
team multisettoriale per fronteggiare le  emergenze  pandemiche,  con
uno standard di riferimento di professionisti sanitari da definire in
base alle condizioni  epidemiologiche  e  all'evoluzione  delle  fasi
pandemiche, come previsto dal Piano Pandemico Nazionale,  nell'ambito
delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma  261  della  legge  n.
234/2021 
  Funzioni 
  Il Dipartimento di prevenzione assicura le  seguenti  funzioni:  a)
Sorveglianza, prevenzione e  controllo  delle  malattie  infettive  e
parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; b) Tutela della salute e
della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;  c)  Sorveglianza,
prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi  di  lavoro;
d)  Salute  animale  e  igiene  urbana  veterinaria;   e)   Sicurezza
alimentare - Tutela della salute dei consumatori; f)  Sorveglianza  e
prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione  di  stili
di vita sani ed i programmi organizzati di screening, sorveglianza  e
prevenzione nutrizionale; g) Attivita' medico  legali  per  finalita'
pubbliche. 
  Il Dipartimento di prevenzione opera in stretto  raccordo  con  gli
enti e le agenzie che sovraintendono alla materia di volta  in  volta
trattata; nel  caso  delle  crisi/emergenze/crisi  diventa  punto  di
riferimento tecnico-operativo tra le autorita' nazionali, regionali e
locali. 
  Il Dipartimento assicura: 
  • supporto tecnico-scientifico alle autorita'  sanitarie  locali  e
regionali, e' chiamato a garantire  attivita'  trasversali  quali  la
preparazione  e  risposta  rapida  alle  crisi/emergenze  di   natura
infettiva, ambientale, ecc; 
  •  supporto  alle  attivita'  di  pianificazione,   programmazione,
organizzazione  e  monitoraggio  volte  a  promuovere  la  salute   e
prevenirne e contenerne i rischi  nei  diversi  ambiti  di  vita  dei
singoli e delle comunita'; 
  • supporto, nell'ambito  delle  predette  risorse  disponibili,  al
raggiungimento dell'obiettivo  "salute"  nelle  azioni  di  controllo
sulle matrici  ambientali  attraverso  interventi  di  analisi  e  di
monitoraggio in stretto raccordo con le Agenzie del Sistema Nazionale
per la Protezione dell'Ambiente con  l'obiettivo  di  identificare  e
valutare i rischi per la popolazione e per gli ecosistemi; 
  • raccordo con gli altri  Enti  preposti,  anche  contribuendo  per
quanto di competenza, sul versante tecnico,  al  costituendo  SINP  -
Sistema Informativo  Nazionale  per  la  Prevenzione  nei  luoghi  di
Lavoro; 
  • raccordo con il  Distretto  per  la  programmazione,  attuazione,
validazione e coordinamento di azioni finalizzate  all'individuazione
di condizioni di rischio individuali e  al  conseguente  indirizzo  a
interventi mirati alla promozione della  salute  e/o  alla  presa  in
carico della persona. 
  Requisiti tecnologici e strutturali 
  Sistemi di sorveglianza di popolazione 
  Per quanto non esplicitato nel presente  documento  si  rimanda  ai
seguenti documenti tecnici di riferimento: 
    - Decreto del Presidente della Repubblica  del  14  gennaio  1997
recante Approvazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private. 
    -  Accordo  Stato-Regioni  del  25  luglio  2002  (Rep.  Atti  n.
1493/2002) recante "Linee di guida per la prevenzione sanitaria e  lo
svolgimento delle attivita' del  Dipartimento  di  prevenzione  delle
Aziende sanitarie locali". 
    - Intesa Stato-Regioni sancita il 6 agosto  2020  (Rep.  Atti  n.
127/2020) recante Piano nazionale  della  prevenzione  (PNP)  2020  -
2025. 
 
                 Telemedicina e Sistemi di qualita' 
    
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|La telemedicina e' una modalita' di erogazione di servizi e        |
|prestazioni assistenziali sanitarie sociosanitarie a rilevanza     |
|sanitaria a distanza, abilitata dalle tecnologie dell'informazione |
|e della comunicazione, e utilizzata da un professionista sanitario |
|per fornire prestazioni sanitarie agli assistiti (telemedicina     |
|professionista sanitario - assistito) o servizi di consulenza e    |
|supporto ad altri professionisti sanitari (telemedicina            |
|professionista sanitario - professionista sanitario).              |
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  Standard 
  In coerenza con l'obiettivo di aumentare l'accessibilita' e ridurre
le diseguaglianze nell'accesso alle cure  e  garantire  un  approccio
quanto piu' omogeneo possibile sul territorio,  e  in  considerazione
delle potenzialita' delle  moderne  tecnologie  ICT,  i  sistemi  che
erogano prestazioni di telemedicina, che operino a qualsiasi  livello
aziendale, regionale, interregionale e/o nazionale, devono: 
    - interoperare con i diversi sistemi nazionali  (ANA,  NSIS,  TS,
PAGOPA,  SPID,  etc.)  e  regionali  (FSE,  CUP,  etc.)  a   supporto
dell'assistenza sanitaria, garantendo il rispetto degli  standard  di
interoperabilita' nei dati; 
    -   supportare   la   convergenza   di   processi   e   strutture
organizzative, seppur con la necessaria flessibilita'  in  base  alle
esigenze specifiche, anche superando la frammentazione tecnologica; 
    - supportare l'attivazione  di  servizi  di  telemedicina  per  i
singoli pazienti, in base alle indicazioni del Progetto di salute; 
    - uniformare le interfacce e le  architetture  per  la  fruizione
delle prestazioni di  telemedicina,  sia  per  l'utente  che  per  il
professionista,  in  un'ottica  di  semplificazione,  fruibilita'   e
riduzione del rischio clinico, assicurando anche l'integrazione con i
sistemi di profilazione regionali/nazionali (es. SPID); 
    - mettere a disposizione servizi strutturati in modo  uniforme  e
con elevati livelli di sicurezza, sull'intero territorio,  sviluppati
con approccio modulare e che garantiscono il rispetto  delle  vigenti
indicazioni nazionali. 
  I sistemi informativi del Distretto devono essere in grado di: 
    a) produrre i documenti nativi digitali necessari  ad  alimentare
il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di ciascun assistito,  anche
grazie al potenziamento del FSE previsto nel PNRR; 
    b) integrarsi ed interoperare con la piattaforma del  Sistema  TS
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  garantire  la
corretta generazione della ricetta dematerializzata (a carico del SSN
e non a carico del SSN), nonche' dei Piani Terapeutici Elettronici; 
    c) produrre i dati necessari al monitoraggio a livello  nazionale
dell'assistenza territoriale, al fine  di  assicurare  la  produzione
nativa dei dati relativi ai flussi informativi nazionali gia'  attivi
(SDO, FAR, SIAD, EMUR, ecc.) 
    d) interoperare con il repository centrale  del  FSE,  una  volta
realizzato, al fine di utilizzare servizi  applicativi  di  interesse
per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione  degli  assistiti
del Distretto; 
    e) interoperare con le piattaforme  di  telemedicina  adottate  a
livello regionale/nazionale. 
  Le  strutture  territoriali  ed  intermedie  adottano  standard  di
qualita' e documentano in merito alla gestione del  rischio  clinico;
ai  protocolli,  istruzioni  operative  e  azioni  di   miglioramento
continuo;  alla  documentazione   sanitaria   e   consegna   referti,
comunicazione, informazione e  partecipazione  dell'assistito  e  dei
caregiver;  alla  formazione  continua   e   interprofessionale   del
personale. 
  Per quanto non esplicitato nel presente  documento  si  rimanda  ai
seguenti documenti tecnici di riferimento: 
    - Intesa Stato-Regioni sancita il 20 febbraio 2014 (Rep. Atti  n.
16/CSR) recante Telemedicina, linee d'indirizzo nazionali. 
    - Accordo Stato-Regioni sancito il 17 dicembre 2020 (Rep. Atti n.
215/CSR)  Recante   Indicazioni   nazionali   per   l'erogazione   di
prestazioni in telemedicina.