(Convenzione-art. 1)
                             TRADUZIONE 
 
   CONVENZIONE DI STOCCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI 
 
LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, 
 
RICONOSCENDO  che  gli  inquinanti  organici  persistenti  possiedono
proprieta' tossiche, resistono alla  degradazione,  sono  soggetti  a
bioaccumulo e sono trasportati dall'aria, dall'acqua e  dalle  specie
migratorie  attraverso  le  frontiere  internazionali  e   depositati
lontano dal luogo di emissione, ove si  accumulano  negli  ecosistemi
terrestri e acquatici; 
 
CONSAPEVOLI dei problemi sanitari, segnatamente nei paesi in  via  di
sviluppo,  derivanti  dall'esposizione   agli   inquinanti   organici
persistenti a livello locale, e  in  particolare  dell'impatto  sulle
donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future; 
 
RICONOSCENDO che gli ecosistemi e le comunita'  indigene  dell'Artico
sono  particolarmente  minacciati   dalla   bioamplificazione   degli
inquinanti  organici  persistenti  e  che  la  contaminazione   degli
alimenti tradizionali di queste popolazioni e' un problema di  salute
pubblica; 
 
CONSAPEVOLI della necessita' di un'azione a livello  mondiale  contro
gli inquinanti organici persistenti; 
 
MEMORI della decisione 19/13 C, del 7 febbraio  1997,  del  Consiglio
direttivo  del  Programma  delle  Nazioni  Unite  per  l'ambiente  di
intraprendere un'azione internazionale per proteggere la salute umana
e l'ambiente attraverso misure dirette a  ridurre  e/o  eliminare  le
emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti; 
 
RICHIAMANDO   le   pertinenti    disposizioni    delle    convenzioni
internazionali  in  materia  di  ambiente,  e   in   particolare   la
convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso  informato
per taluni prodotti chimici  e  pesticidi  pericolosi  nel  commercio
internazionale  e  la  convenzione  di  Basilea  sul  controllo   dei
movimenti  transfrontalieri  di  rifiuti  pericolosi   e   del   loro
smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo
articolo 11; 
 
RICHIAMANDO altresi' le pertinenti disposizioni  della  Dichiarazione
di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dell'Agenda 21; 
 
RICONOSCENDO che l'approccio precauzionale anima tutte le parti ed e'
incorporato nella presente convenzione; 
 
RICONOSCENDO  che   la   presente   convenzione   e   altri   accordi
internazionali in materia  di  commercio  e  ambiente  concorrono  al
medesimo obiettivo; 
 
RIAFFERMANDO che, in  base  alla  Carta  delle  Nazioni  Unite  e  ai
principi del diritto  internazionale,  gli  Stati  hanno  il  diritto
sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie  politiche
in materia di ambiente e  di  sviluppo  e  il  dovere  di  provvedere
affinche' le attivita' esercitate sotto la loro  giurisdizione  o  il
loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o  di
zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale; 
 
TENENDO CONTO delle condizioni e delle esigenze particolari dei paesi
in via di sviluppo, specie di quelli meno sviluppati, e dei paesi  ad
economia  in  transizione,  e  in  particolare  della  necessita'  di
rafforzare  le  capacita'  nazionali  di  gestione   delle   sostanze
chimiche, segnatamente attraverso  il  trasferimento  di  tecnologia,
l'assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione
tra le parti; 
 
TENENDO PIENAMENTE CONTO del programma  di  azione  per  lo  sviluppo
sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato a
Barbados il 6 maggio 1994; 
 
PRENDENDO ATTO delle rispettive capacita' dei paesi sviluppati e  dei
paesi in via di sviluppo, nonche'  delle  responsabilita'  comuni  ma
differenziate degli Stati, secondo quanto affermato nel  principio  7
della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo; 
 
RICONOSCENDO l'importante contributo che  il  settore  privato  e  le
organizzazioni  non  governative  possono  fornire  ai   fini   della
riduzione e/o dell'eliminazione delle emissioni e degli  scarichi  di
inquinanti organici persistenti; 
 
SOTTOLINEANDO l'importanza di far si' che i fabbricanti di inquinanti
organici persistenti si assumano la responsabilita'  di  ridurre  gli
effetti nocivi causati dai loro prodotti e  di  fornire  informazioni
agli  utilizzatori,  ai  governi  e  al  pubblico  sulle   proprieta'
pericolose di tali sostanze; 
 
COSCIENTI della necessita' di adottare misure volte a  prevenire  gli
effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte
le fasi del loro ciclo di vita; 
 
RIAFFERMANDO il principio 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente
e lo sviluppo, secondo cui le autorita' nazionali devono impegnarsi a
promuovere l'internalizzazione dei costi  ambientali  e  l'uso  degli
strumenti economici, in applicazione del principio secondo  il  quale
chi  inquina  deve,   in   linea   generale,   sopportare   i   costi
dell'inquinamento, tenendo in debito conto  l'interesse  pubblico  ed
evitando   distorsioni   del   commercio   internazionale   e   degli
investimenti; 
 
INCORAGGIANDO  le  parti   che   non   dispongono   di   sistemi   di
regolamentazione e di valutazione  dei  pesticidi  e  delle  sostanze
chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi; 
 
RICONOSCENDO  l'importanza  di  sviluppare  e   utilizzare   sostanze
chimiche e processi alternativi rispettosi  dell'ambiente;  DECISE  a
proteggere la salute umana e l'ambiente dagli  effetti  nocivi  degli
inquinanti organici persistenti, 
 
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             Articolo 1 
 
                              Obiettivo 
 
In accordo con l'approccio precauzionale  sancito  dal  principio  15
della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo  sviluppo,  l'obiettivo
della presente  convenzione  e'  di  proteggere  la  salute  umana  e
l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.