TRADUZIONE CONVENZIONE DI STOCCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, RICONOSCENDO che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprieta' tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, ove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici; CONSAPEVOLI dei problemi sanitari, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, e in particolare dell'impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future; RICONOSCENDO che gli ecosistemi e le comunita' indigene dell'Artico sono particolarmente minacciati dalla bioamplificazione degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione degli alimenti tradizionali di queste popolazioni e' un problema di salute pubblica; CONSAPEVOLI della necessita' di un'azione a livello mondiale contro gli inquinanti organici persistenti; MEMORI della decisione 19/13 C, del 7 febbraio 1997, del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di intraprendere un'azione internazionale per proteggere la salute umana e l'ambiente attraverso misure dirette a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti; RICHIAMANDO le pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, e in particolare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11; RICHIAMANDO altresi' le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dell'Agenda 21; RICONOSCENDO che l'approccio precauzionale anima tutte le parti ed e' incorporato nella presente convenzione; RICONOSCENDO che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente concorrono al medesimo obiettivo; RIAFFERMANDO che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinche' le attivita' esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale; TENENDO CONTO delle condizioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo, specie di quelli meno sviluppati, e dei paesi ad economia in transizione, e in particolare della necessita' di rafforzare le capacita' nazionali di gestione delle sostanze chimiche, segnatamente attraverso il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le parti; TENENDO PIENAMENTE CONTO del programma di azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato a Barbados il 6 maggio 1994; PRENDENDO ATTO delle rispettive capacita' dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, nonche' delle responsabilita' comuni ma differenziate degli Stati, secondo quanto affermato nel principio 7 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo; RICONOSCENDO l'importante contributo che il settore privato e le organizzazioni non governative possono fornire ai fini della riduzione e/o dell'eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti; SOTTOLINEANDO l'importanza di far si' che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti si assumano la responsabilita' di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico sulle proprieta' pericolose di tali sostanze; COSCIENTI della necessita' di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita; RIAFFERMANDO il principio 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, secondo cui le autorita' nazionali devono impegnarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi ambientali e l'uso degli strumenti economici, in applicazione del principio secondo il quale chi inquina deve, in linea generale, sopportare i costi dell'inquinamento, tenendo in debito conto l'interesse pubblico ed evitando distorsioni del commercio internazionale e degli investimenti; INCORAGGIANDO le parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi; RICONOSCENDO l'importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell'ambiente; DECISE a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivo In accordo con l'approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo della presente convenzione e' di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.