(Convenzione-art. 10)
                             Articolo 10 
 
     Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico 
 
1. Ciascuna  parte  promuove  e  facilita,  nella  misura  delle  sue
possibilita': 
 
a) la  sensibilizzazione   dei   propri   responsabili   politici   e
   decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti; 
 
b) la diffusione al pubblico di  tutte  le  informazioni  disponibili
   sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'articolo
   9, paragrafo 5; 
 
c) l'elaborazione e l'attuazione di  programmi  di  educazione  e  di
   sensibilizzazione   del   pubblico   sugli   inquinanti   organici
   persistenti, sui loro effetti sulla salute e sull'ambiente e sulle
   loro alternative, rivolti in particolare alle donne, ai bambini  e
   alle persone meno istruite; 
 
d) la partecipazione del pubblico alla considerazione delle questioni
   riguardanti gli inquinanti organici persistenti e i  loro  effetti
   sulla salute  e  sull'ambiente  e  alla  definizione  di  risposte
   adeguate, compresa  la  possibilita'  di  apportare  contributi  a
   livello  nazionale  in  relazione  all'attuazione  della  presente
   convenzione; 
 
e) la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori  e
   del personale tecnico e dirigente; 
 
f) l'elaborazione  e  lo  scambio  di  materiale   educativo   e   di
   sensibilizzazione   del   pubblico   a   livello    nazionale    e
   internazionale; 
 
g) l'elaborazione  e  l'attuazione  di  programmi  di  educazione   e
   formazione a livello nazionale e internazionale. 
 
2. Nella misura delle sue  possibilita',  ciascuna  parte  garantisce
l'accesso della popolazione alle informazioni  pubbliche  di  cui  al
paragrafo 1 e l'aggiornamento di tali informazioni. 
 
3. Nella misura delle sue  possibilita',  ciascuna  parte  incoraggia
l'industria  e  gli  utilizzatori  professionali  a  promuovere  e  a
facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a
livello nazionale e, ove opportuno, a livello subregionale, regionale
e mondiale. 
 
4. Per fornire informazioni sugli inquinanti organici  persistenti  e
sulle loro alternative, le parti possono ricorrere a schede  tecniche
di sicurezza, rapporti, mezzi di  comunicazione  di  massa  ed  altri
mezzi di comunicazione e istituire centri di informazione  a  livello
nazionale e regionale. 
 
5.  Ciascuna  parte  esamina  con  attenzione  la   possibilita'   di
sviluppare  meccanismi,  quali  registri  delle   emissioni   e   dei
trasferimenti di inquinanti, per  la  raccolta  e  la  diffusione  di
informazioni sulle stime delle quantita' di sostanze chimiche di  cui
all'allegato A, B o C emesse o smaltite ogni anno.