(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                  Ricerca, sviluppo e monitoraggio 
 
1. Nella misura delle loro possibilita', le  parti  incoraggiano  e/o
intraprendono, a livello nazionale  e  internazionale,  le  opportune
attivita'  di  ricerca,   sviluppo,   monitoraggio   e   cooperazione
riguardanti  gli  inquinanti  organici  persistenti,   le   eventuali
alternative e  i  potenziali  inquinanti  organici  persistenti,  con
particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
 
a) fonti ed emissioni nell'ambiente; 
 
b) presenza, livelli e tendenze negli esseri umani e nell'ambiente; 
 
c) propagazione, destino e trasformazione nell'ambiente; 
 
d) effetti sulla salute umana e sull'ambiente; 
 
e) impatto culturale e socioeconomico; 
 
f) riduzione e/o eliminazione delle emissioni; 
 
g) metodologie armonizzate per la realizzazione  di  inventari  delle
   fonti di produzione e tecniche  analitiche  di  misurazione  delle
   emissioni. 
 
2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al paragrafo 1, le parti,
nella misura delle loro possibilita': 
 
a) sostengono e sviluppano ulteriormente, ove opportuno, i programmi,
   le reti e le organizzazioni internazionali aventi  come  obiettivo
   la  definizione,   la   realizzazione,   la   valutazione   e   il
   finanziamento di attivita' di ricerca, raccolta e monitoraggio dei
   dati,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  ridurre  al  minimo   la
   duplicazione degli sforzi; 
 
b) sostengono le  attivita'  nazionali  e  internazionali  dirette  a
   rafforzare  le  capacita'  nazionali  di  ricerca  scientifica   e
   tecnica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nei  paesi  ad
   economia in transizione, e a promuovere l'accesso ai dati  e  alle
   analisi ed il loro scambio; 
 
c) tengono conto dei problemi e delle esigenze dei paesi  in  via  di
   sviluppo e dei paesi ad economia in  transizione,  soprattutto  in
   materia  di  risorse  finanziarie  e  tecniche,  e  cooperano  per
   migliorare la loro capacita' di partecipare alle attivita' di  cui
   alle lettere a) e b); 
 
d) intraprendono  attivita'  di  ricerca  dirette  ad  attenuare  gli
   effetti degli  inquinanti  organici  persistenti  sulla  capacita'
   riproduttiva; 
 
e) rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al  pubblico  i
   risultati delle attivita' di ricerca, sviluppo e  monitoraggio  di
   cui al presente paragrafo; 
 
f) promuovono e/o attuano la cooperazione in materia di archiviazione
   e gestione dei dati derivanti dalle attivita' di ricerca, sviluppo
   e monitoraggio.