(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                   Risorse e meccanismi finanziari 
 
1. Ciascuna parte si  impegna  a  fornire,  nella  misura  delle  sue
possibilita',  sostegni  e  incentivi   finanziari   alle   attivita'
nazionali dirette a realizzare l'obiettivo della presente convenzione
conformemente ai propri piani, priorita' e programmi nazionali. 
 
2. Le parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse  finanziarie
nuove e addizionali per consentire alle parti che sono paesi  in  via
di sviluppo o ad economia in transizione di  far  fronte  a  tutti  i
costi aggiuntivi concordati per l'attuazione delle misure  necessarie
all'adempimento degli obblighi  di  cui  alla  presente  convenzione,
secondo quanto convenuto tra ciascuna  parte  beneficiaria  e  l'ente
partecipante al meccanismo descritto al  paragrafo  6.  Tali  risorse
finanziarie potranno essere concesse anche da altre  parti,  su  base
volontaria e nella misura delle loro possibilita'.  Si  deve  inoltre
incoraggiare la concessione di contributi provenienti da altre fonti.
Nell'attuazione  di  questi  impegni  si  deve  tener   conto   della
necessita'  che  i  finanziamenti  siano  adeguati,   prevedibili   e
tempestivi e dell'importanza di una ripartizione degli oneri  tra  le
parti contribuenti. 
 
3. Le parti che sono paesi sviluppati, e le altre parti nella  misura
delle loro possibilita' e conformemente ai propri piani, priorita'  e
programmi nazionali, possono fornire, e le parti che  sono  paesi  in
via di sviluppo ed economie in transizione possono ottenere,  risorse
finanziarie  per  l'attuazione  della  presente   convenzione   anche
attraverso   altre   fonti   e   canali   bilaterali,   regionali   e
multilaterali. 
 
4. La misura in cui le parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo
potranno mantenere gli impegni derivanti dalla  presente  convenzione
dipendera' dall'effettiva attuazione, da parte dei paesi  sviluppati,
degli impegni derivanti dalla  presente  convenzione  in  materia  di
risorse  finanziarie,   assistenza   tecnica   e   trasferimento   di
tecnologia. Si terra' pienamente conto  del  fatto  che  lo  sviluppo
economico e sociale sostenibile e l'eliminazione della poverta'  sono
le priorita' assolute per le parti che sono paesi in via di sviluppo,
tenendo nella  dovuta  considerazione  l'esigenza  di  proteggere  la
salute umana e l'ambiente. 
 
5. Nelle  decisioni  relative  al  finanziamento,  le  parti  tengono
pienamente  conto  delle  esigenze  specifiche  e  della   situazione
particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in
via di sviluppo. 
 
6. E' istituito un meccanismo per l'erogazione di risorse finanziarie
adeguate e sostenibili, a titolo di  donazione  o  di  condizioni  di
favore, destinato ad aiutare le  parti  che  sono  paesi  in  via  di
sviluppo  o  ad  economia  in  transizione  ad  attuare  la  presente
convenzione. Ai fini della presente convenzione, il meccanismo  opera
sotto l'autorita' e la direzione della Conferenza delle parti,  verso
la quale e' responsabile. Il suo funzionamento e' assicurato da uno o
piu' enti, ivi compresi gli enti  internazionali  esistenti,  secondo
quanto sara' deciso dalla Conferenza delle parti. Il meccanismo  puo'
prevedere la partecipazione anche  di  altri  enti  per  l'assistenza
finanziaria  e  tecnica  a   livello   multilaterale,   regionale   e
bilaterale. I conferimenti a tale meccanismo si aggiungono agli altri
trasferimenti di risorse finanziarie a favore delle  parti  che  sono
paesi in via di sviluppo o ad economia  in  transizione  previsti  ai
sensi e per gli effetti del paragrafo 2. 
 
7. Conformemente agli  obiettivi  della  presente  convenzione  e  al
paragrafo 6, nella sua  prima  riunione  la  Conferenza  delle  parti
stabilisce apposite linee direttrici per il meccanismo finanziario  e
concorda con l'ente o gli enti partecipanti al meccanismo le relative
modalita'  di  attuazione.  Le   linee   direttrici   riguardano   in
particolare: 
 
a) la  definizione   delle   priorita'   politiche,   strategiche   e
   programmatiche,  nonche'   criteri   e   orientamenti   chiari   e
   dettagliati sulle condizioni di accesso e  di  uso  delle  risorse
   finanziarie, compreso il controllo e la valutazione  periodica  di
   tale utilizzo; 
 
b) la presentazione alla Conferenza delle parti, ad opera dell'ente o
   degli enti interessati, di rapporti periodici  sull'adeguatezza  e
   la  regolarita'  del  finanziamento   delle   attivita'   connesse
   all'attuazione della presente convenzione; 
 
c) la promozione di metodi,  meccanismi  e  regimi  di  finanziamento
   basati sull'accesso a piu' fonti; 
 
d) le  modalita'  per  determinare  in  modo  chiaro  e   prevedibile
   l'importo delle risorse finanziarie necessarie e  disponibili  per
   l'attuazione della  presente  convenzione,  tenendo  presente  che
   l'eliminazione  degli   inquinanti   organici   persistenti   puo'
   richiedere un finanziamento prolungato, nonche' le condizioni  per
   la revisione periodica di tale importo; 
 
e) le modalita' per fornire alle parti interessate  assistenza  nella
   valutazione delle  esigenze  e  informazioni  sulle  fonti  e  sui
   modelli di finanziamento disponibili, al fine  di  facilitarne  il
   coordinamento. 
 
8. Entro la sua seconda riunione, e in seguito a intervalli regolari,
la  Conferenza  delle  parti  esamina  l'efficacia   del   meccanismo
istituito ai sensi del presente articolo, la  sua  capacita'  di  far
fronte alle mutevoli esigenze delle parti che sono paesi  in  via  di
sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e  gli  orientamenti
di cui al paragrafo 7,  il  livello  di  finanziamento  e  l'efficace
funzionamento degli  enti  istituzionali  incaricati  di  gestire  il
meccanismo finanziario. Sulla base di  questo  esame,  la  Conferenza
delle parti adotta, se necessario, le opportune misure per migliorare
l'efficacia del meccanismo, anche tramite raccomandazioni e direttive
sulle misure da adottare per garantire un  finanziamento  adeguato  e
sostenibile al fine di rispondere alle esigenze delle parti.