Articolo 14 Disposizioni finanziarie provvisorie A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente convenzione e la prima riunione della Conferenza delle parti o finche' la Conferenza delle parti non decida la struttura istituzionale da designare a norma dell'articolo 13, il principale organismo incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui al suddetto articolo e' la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente, il cui funzionamento e' disciplinato dallo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l'ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente svolge tale funzione attraverso misure operative riguardanti specificamente gli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'eventuale necessita' di nuove disposizioni in materia.