(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                Disposizioni finanziarie provvisorie 
 
A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente
convenzione e la  prima  riunione  della  Conferenza  delle  parti  o
finche'  la  Conferenza  delle  parti   non   decida   la   struttura
istituzionale da designare a norma dell'articolo  13,  il  principale
organismo incaricato della gestione del meccanismo  di  finanziamento
di cui al suddetto articolo e' la struttura istituzionale  del  Fondo
mondiale per l'ambiente, il cui funzionamento e'  disciplinato  dallo
Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per  l'ambiente.
La struttura istituzionale del Fondo mondiale per  l'ambiente  svolge
tale funzione attraverso misure operative riguardanti  specificamente
gli inquinanti organici  persistenti,  tenendo  conto  dell'eventuale
necessita' di nuove disposizioni in materia.