(Convenzione-art. 15)
                             Articolo 15 
 
                  Comunicazione delle informazioni 
 
1. Ciascuna parte informa la  Conferenza  delle  parti  delle  misure
adottate per attuare le disposizioni  della  presente  convenzione  e
dell'efficacia di tali misure per il raggiungimento  degli  obiettivi
ivi previsti. 
 
2. Ciascuna parte fornisce al segretariato: 
 
a) dati statistici sulle  quantita'  totali  prodotte,  importate  ed
   esportate di ciascuna delle sostanze chimiche di cui  all'allegato
   A e B o una stima realistica di tali quantita'; 
 
b) nella misura del possibile,  un  elenco  degli  Stati  da  cui  ha
   importato ed esportato ognuna di queste sostanze. 
 
3. Tali informazioni sono trasmesse ad  intervalli  periodici,  nella
forma stabilita dalla Conferenza delle parti in occasione  della  sua
prima riunione.