Articolo 16 Valutazione dell'efficacia 1. Trascorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle parti, la Conferenza valuta l'efficacia della presente convenzione. 2. Per consentire tale valutazione, sin dalla prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce le disposizioni necessarie per acquisire dati di monitoraggio comparabili sulla presenza delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C e sulla loro propagazione nell'ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni: a) devono essere attuate dalle parti su base regionale, ove cio' risulti opportuno, secondo le rispettive capacita' tecniche e finanziarie, utilizzando nella misura del possibile i programmi e i meccanismi di monitoraggio esistenti e promuovendo l'armonizzazione dei metodi; b) possono essere integrate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e della loro capacita' di svolgere attivita' di monitoraggio; c) prevedono la presentazione alla Conferenza delle parti di rapporti sui risultati delle attivita' di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza medesima. 3. La valutazione di cui al paragrafo 1 e' effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi: a) i rapporti e gli altri dati di monitoraggio forniti a norma del paragrafo 2; b) i rapporti nazionali presentati a norma dell'articolo 15; c) le informazioni sui casi di inadempimento fornite secondo le procedure di cui all'articolo 17.