(Convenzione-art. 16)
                             Articolo 16 
 
                     Valutazione dell'efficacia 
 
1. Trascorsi quattro anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente convenzione, e in seguito a intervalli regolari  determinati
dalla Conferenza delle parti, la Conferenza valuta l'efficacia  della
presente convenzione. 
 
2. Per consentire tale  valutazione,  sin  dalla  prima  riunione  la
Conferenza delle parti  stabilisce  le  disposizioni  necessarie  per
acquisire dati  di  monitoraggio  comparabili  sulla  presenza  delle
sostanze chimiche di cui  agli  allegati  A,  B  e  C  e  sulla  loro
propagazione nell'ambiente  a  livello  regionale  e  mondiale.  Tali
disposizioni: 
 
a) devono essere attuate dalle parti  su  base  regionale,  ove  cio'
   risulti opportuno, secondo  le  rispettive  capacita'  tecniche  e
   finanziarie, utilizzando nella misura del possibile i programmi  e
   i   meccanismi   di   monitoraggio   esistenti    e    promuovendo
   l'armonizzazione dei metodi; 
 
b) possono essere  integrate,  se  necessario,  tenendo  conto  delle
   differenze tra le regioni  e  della  loro  capacita'  di  svolgere
   attivita' di monitoraggio; 
 
c) prevedono la presentazione alla Conferenza delle parti di rapporti
   sui risultati delle attivita' di monitoraggio a livello  regionale
   e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza medesima. 
 
3. La valutazione di cui al paragrafo  1  e'  effettuata  sulla  base
delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche  ed  economiche
disponibili, ivi compresi: 
 
a) i rapporti e gli altri dati di monitoraggio forniti  a  norma  del
   paragrafo 2; 
 
b) i rapporti nazionali presentati a norma dell'articolo 15; 
 
c) le informazioni sui  casi  di  inadempimento  fornite  secondo  le
   procedure di cui all'articolo 17.