(Convenzione-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                            Inadempimento 
 
Non appena possibile, la Conferenza delle parti elabora e approva  le
procedure e i meccanismi istituzionali per l'accertamento dei casi di
violazione delle disposizioni della presente convenzione e le  misure
da adottare nei confronti delle parti inadempienti.