(Convenzione-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
1.   Le   parti   dirimono   le   eventuali   controversie   relative
all'interpretazione o  all'applicazione  della  presente  convenzione
mediante negoziati o altri mezzi pacifici di loro scelta. 
 
2. All'atto della ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione
alla presente convenzione, o in qualsiasi altro  momento  successivo,
ciascuna  parte  che   non   sia   un'organizzazione   regionale   di
integrazione economica puo' dichiarare per iscritto al depositario di
riconoscere, per ogni  controversia  relativa  all'interpretazione  o
all'applicazione della convenzione, il carattere obbligatorio di  uno
o di entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie  nei
confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo: 
 
a) arbitrato, secondo le procedure che saranno adottate quanto  prima
   dalla Conferenza delle parti con apposito allegato; 
 
b) deferimento  della  controversia  alla  Corte  internazionale   di
   giustizia. 
 
3.  Le  parti  che  sono  organizzazioni  regionali  di  integrazione
economica possono formulare una dichiarazione  analoga  in  relazione
all'arbitrato, secondo la procedura di cui al  paragrafo  2,  lettera
a). 
 
4. Le dichiarazioni rese a norma del paragrafo 2 o  del  paragrafo  3
rimangono in vigore fino  alla  scadenza  da  esse  prevista  o  alla
scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in  cui  e'
stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca  delle
medesime. 
 
5. La cessazione degli effetti  di  una  dichiarazione,  la  notifica
della revoca  o  la  formulazione  di  una  nuova  dichiarazione  non
pregiudicano in  alcun  modo  gli  eventuali  procedimenti  in  corso
dinanzi a un tribunale  arbitrale  o  alla  Corte  internazionale  di
giustizia, a  meno  che  le  parti  in  controversia  non  convengano
diversamente. 
 
6. Se  le  parti  in  controversia  non  hanno  accettato  la  stessa
procedura o alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2 e non  hanno
potuto risolvere la controversia entro dodici mesi a decorrere  dalla
data in cui una parte ha  notificato  all'altra  l'esistenza  di  una
controversia fra di loro, su richiesta di una qualsiasi  delle  parti
in  causa  la  controversia  e'  rimessa   a   una   commissione   di
conciliazione. La commissione di conciliazione predispone un rapporto
nel quale formula le sue raccomandazioni. Le procedure  complementari
relative alla commissione di conciliazione saranno specificate in  un
apposito allegato che sara' adottato  dalla  Conferenza  delle  parti
entro la sua seconda riunione.