Articolo 18 Risoluzione delle controversie 1. Le parti dirimono le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante negoziati o altri mezzi pacifici di loro scelta. 2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuna parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica puo' dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere, per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della convenzione, il carattere obbligatorio di uno o di entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo: a) arbitrato, secondo le procedure che saranno adottate quanto prima dalla Conferenza delle parti con apposito allegato; b) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia. 3. Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a). 4. Le dichiarazioni rese a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimangono in vigore fino alla scadenza da esse prevista o alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui e' stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca delle medesime. 5. La cessazione degli effetti di una dichiarazione, la notifica della revoca o la formulazione di una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo gli eventuali procedimenti in corso dinanzi a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti in controversia non convengano diversamente. 6. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura o alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2 e non hanno potuto risolvere la controversia entro dodici mesi a decorrere dalla data in cui una parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa la controversia e' rimessa a una commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione predispone un rapporto nel quale formula le sue raccomandazioni. Le procedure complementari relative alla commissione di conciliazione saranno specificate in un apposito allegato che sara' adottato dalla Conferenza delle parti entro la sua seconda riunione.