Articolo 19 Conferenza delle parti 1. E' istituita una Conferenza delle parti. 2. La prima riunione della Conferenza delle parti e' convocata dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza stessa. 3. La Conferenza delle parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti. 4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti stabilisce e adotta per consenso il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e agli eventuali organi ausiliari, nonche' le disposizioni finanziarie relative al funzionamento del segretariato. 5. La Conferenza delle parti esamina e valuta continuamente l'attuazione della presente convenzione. Essa svolge le funzioni che le sono assegnate dalla convenzione, e a tal fine: a) istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, gli organi ausiliari da essa ritenuti necessari per l'attuazione della convenzione; b) coopera, ove opportuno, con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi e non governativi competenti; c) esamina periodicamente tutte le informazioni messe a disposizione delle parti ai sensi dell'articolo 15 e valuta l'efficacia dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii); d) esamina e adotta ogni altra misura eventualmente necessaria per la realizzazione degli obiettivi della convenzione. 6. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti istituisce un organo ausiliario denominato «comitato di esame degli inquinanti organici persistenti», che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla presente convenzione. In particolare: a) i membri del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti sono nominati dalla Conferenza delle parti. Il comitato e' composto da esperti nella valutazione o gestione delle sostanze chimiche, designati dai governi delle parti. La nomina dei membri del comitato e' basata su un'equa distribuzione geografica; b) la Conferenza delle parti adotta una decisione riguardante il mandato, l'organizzazione e il funzionamento del comitato; c) il comitato compie tutti gli sforzi possibili per adottare le proprie raccomandazioni per consenso. Qualora, nonostante tutti gli sforzi compiuti, non sia possibile raggiungere il consenso, la raccomandazione e' adottata come ultimo ricorso a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. 7. Nella sua terza riunione, la Conferenza delle parti valuta la necessita' di mantenere la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e ne esamina l'efficacia. 8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non siano parti della presente convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle parti in qualita' di osservatori. Gli organismi e le agenzie nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti nelle materie disciplinate dalla convenzione, che abbiano comunicato al segretariato il proprio desiderio di essere rappresentati a una riunione della Conferenza delle parti in qualita' di osservatori, possono essere ammessi ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono soggette al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle parti.