(Convenzione-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                       Conferenza delle parti 
 
1. E' istituita una Conferenza delle parti. 
 
2. La prima riunione della Conferenza delle parti  e'  convocata  dal
direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per  l'ambiente
entro un anno dall'entrata in vigore della presente  convenzione.  In
seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle parti si tengono
a intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza stessa. 
 
3.  La  Conferenza  delle   parti   indice   riunioni   straordinarie
ogniqualvolta lo ritenga necessario o su  richiesta  scritta  di  una
delle parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno
un terzo delle parti. 
 
4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti  stabilisce  e
adotta  per  consenso  il  regolamento  interno  e   il   regolamento
finanziario applicabili  alla  Conferenza  stessa  e  agli  eventuali
organi ausiliari, nonche' le  disposizioni  finanziarie  relative  al
funzionamento del segretariato. 
 
5.  La  Conferenza  delle  parti  esamina  e   valuta   continuamente
l'attuazione della presente convenzione. Essa svolge le funzioni  che
le sono assegnate dalla convenzione, e a tal fine: 
 
a) istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo  6,  gli
   organi ausiliari da essa ritenuti necessari per l'attuazione della
   convenzione; 
 
b) coopera, ove opportuno, con le organizzazioni internazionali e gli
   organismi intergovernativi e non governativi competenti; 
 
c) esamina periodicamente tutte le informazioni messe a  disposizione
   delle  parti  ai  sensi  dell'articolo  15  e  valuta  l'efficacia
   dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii); 
 
d) esamina e adotta ogni altra misura eventualmente necessaria per la
   realizzazione degli obiettivi della convenzione. 
 
6. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti istituisce  un
organo ausiliario denominato  «comitato  di  esame  degli  inquinanti
organici persistenti», che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla
presente convenzione. In particolare: 
 
a) i  membri  del  comitato  di  esame  degli   inquinanti   organici
   persistenti  sono  nominati  dalla  Conferenza  delle  parti.   Il
   comitato e' composto da esperti nella valutazione o gestione delle
   sostanze chimiche, designati dai governi delle  parti.  La  nomina
   dei  membri  del  comitato  e'  basata  su  un'equa  distribuzione
   geografica; 
 
b) la Conferenza delle parti  adotta  una  decisione  riguardante  il
   mandato, l'organizzazione e il funzionamento del comitato; 
 
c) il comitato compie tutti gli  sforzi  possibili  per  adottare  le
   proprie raccomandazioni per consenso.  Qualora,  nonostante  tutti
   gli sforzi compiuti, non sia possibile raggiungere il consenso, la
   raccomandazione e' adottata come ultimo ricorso a  maggioranza  di
   due terzi dei membri presenti e votanti. 
 
7. Nella sua terza riunione, la  Conferenza  delle  parti  valuta  la
necessita' di mantenere la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo
2, lettera b), e ne esamina l'efficacia. 
 
8.   L'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite,   le   sue   agenzie
specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e  tutti
gli Stati che non siano  parti  della  presente  convenzione  possono
essere rappresentati alle riunioni della Conferenza  delle  parti  in
qualita' di osservatori. Gli  organismi  e  le  agenzie  nazionali  o
internazionali,  governativi  o  non  governativi,  competenti  nelle
materie disciplinate dalla convenzione,  che  abbiano  comunicato  al
segretariato il proprio  desiderio  di  essere  rappresentati  a  una
riunione della Conferenza delle parti  in  qualita'  di  osservatori,
possono essere ammessi ad assistervi, salvo qualora almeno  un  terzo
delle parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione  di
osservatori sono  soggette  al  regolamento  interno  adottato  dalla
Conferenza delle parti.