(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                             Definizioni 
 
Ai fini della presente convenzione: 
 
a) per «parte» si intende uno Stato o un'organizzazione regionale  di
   integrazione economica che abbia espresso il proprio  consenso  ad
   essere vincolato/a dalla presente convenzione e per il/la quale la
   convenzione sia in vigore; 
 
b) per  «organizzazione  regionale  di  integrazione  economica»   si
   intende un'organizzazione  costituita  da  Stati  sovrani  di  una
   determinata  regione,  alla  quale  gli   Stati   membri   abbiano
   trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate  dalla
   presente convenzione e  che  sia  stata  debitamente  autorizzata,
   secondo le  proprie  procedure  interne,  a  firmare,  ratificare,
   accettare o approvare la presente convenzione o ad aderirvi; 
 
c) per «parti presenti e votanti» si intendono le parti presenti alla
   votazione che esprimono un voto favorevole o contrario.