(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20 
 
                            Segretariato 
 
1. E' istituito un segretariato. 
 
2. Il segretariato ha le seguenti funzioni: 
 
a) organizzare le riunioni della Conferenza delle parti  e  dei  suoi
   organi ausiliari e fornire loro i servizi richiesti; 
 
b) prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in  particolare  ai
   paesi in via di sviluppo o ad economia  in  transizione,  ai  fini
   dell'attuazione della presente convenzione; 
 
c) assicurare il necessario coordinamento con i segretariati di altri
   organismi internazionali competenti; 
 
d) preparare e trasmettere alle parti rapporti periodici basati sulle
   informazioni  ricevute  a   norma   dell'articolo   15   e   altre
   informazioni disponibili; 
 
e) stipulare, sotto la supervisione generale della  Conferenza  delle
   parti,  gli  accordi  amministrativi  o  i   contratti   necessari
   all'efficace adempimento delle proprie funzioni; 
 
f) svolgere le altre funzioni  previste  dalla  presente  convenzione
   nonche' eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza  delle
   parti. 
 
3. Ai fini della presente convenzione, le funzioni  del  segretariato
sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente, a meno che la Conferenza delle parti  non  decida,  a
maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare
tali funzioni ad altra o altre organizzazioni internazionali.