(Convenzione-art. 21)
                             Articolo 21 
 
                    Emendamenti alla convenzione 
 
1.  Qualsiasi  parte  puo'   proporre   emendamenti   alla   presente
convenzione. 
 
2. Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati nel  corso
delle riunioni della Conferenza delle parti. Il segretariato comunica
alle parti il testo di ogni proposta di emendamento almeno  sei  mesi
prima  della  riunione  in  cui  l'emendamento  sara'  proposto   per
l'adozione. Il segretariato comunica le proposte di emendamento anche
ai firmatari della  presente  convenzione  e,  per  informazione,  al
depositario. 
 
3. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per  giungere  ad  un
accordo per consenso sulle  proposte  di  emendamento  alla  presente
convenzione. Qualora nonostante tutti gli  sforzi  compiuti  non  sia
possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso  l'emendamento
e' adottato a maggioranza  di  tre  quarti  delle  parti  presenti  e
votanti. 
 
4. Il depositario comunica l'emendamento a  tutte  le  parti  per  la
ratifica, l'accettazione o l'approvazione. 
 
5. La ratifica, l'accettazione o  l'approvazione  di  un  emendamento
sono  notificate  per  iscritto  al  depositario.  Ogni   emendamento
adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per  le  parti
che l'hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data del
deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione  da
parte di almeno tre quarti delle parti.  In  seguito,  per  qualsiasi
altra parte, l'emendamento entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data in cui detta  parte  ha  depositato  il  proprio
strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.