(Convenzione-art. 22)
                             Articolo 22 
 
                 Adozione e modifica degli allegati 
 
1. Gli allegati della  presente  convenzione  sono  parte  integrante
della  stessa  e,  salvo  espressa   disposizione   contraria,   ogni
riferimento  alla   presente   convenzione   costituisce   anche   un
riferimento agli allegati. 
 
2.  I  nuovi  allegati  possono  avere  per  oggetto   esclusivamente
questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative. 
 
3. Per la  proposta,  l'adozione  e  l'entrata  in  vigore  di  nuovi
allegati alla presente convenzione si applica la seguente procedura: 
 
a) gli allegati  aggiuntivi  sono  proposti  e  adottati  secondo  la
   procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; 
 
b) se una delle parti non puo' accettare un  allegato  aggiuntivo  ne
   informa per iscritto il depositario entro un anno  dalla  data  in
   cui   quest'ultimo   ha   comunicato   alle    parti    l'adozione
   dell'allegato. Il  depositario  informa  immediatamente  tutte  le
   parti di tutte le notifiche ricevute. Le parti possono ritirare in
   qualsiasi momento una precedente notifica di non  accettazione  di
   un allegato aggiuntivo, e in tal caso l'allegato entra  in  vigore
   per la parte interessata, salvo quanto disposto dalla lettera c); 
 
c) trascorso un anno dalla data in cui il depositario  ha  comunicato
   alle parti l'adozione di un nuovo allegato, quest'ultimo entra  in
   vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di
   non accettazione ai sensi della precedente lettera b). 
 
4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti  agli
allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la
proposta, l'adozione e l'entrata in  vigore  di  allegati  aggiuntivi
alla presente convenzione, tranne per il fatto  che  gli  emendamenti
agli allegati A, B o C non entrano  in  vigore  nei  confronti  delle
parti che abbiano formulato una dichiarazione al  riguardo  ai  sensi
dell'articolo 25, paragrafo 4,  nel  qual  caso  ciascun  emendamento
entra in vigore  per  la  parte  interessata  il  novantesimo  giorno
successivo  alla  data  del  deposito  presso  il  depositario  dello
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo
a tale emendamento. 
 
5.  Per  la  proposta,  l'adozione  e  l'entrata  in   vigore   degli
emendamenti agli allegati D, E o F si applica la seguente procedura: 
 
a) gli  emendamenti  sono  proposti  secondo  la  procedura  di   cui
   all'articolo 21, paragrafi 1 e 2; 
 
b) le decisioni relative agli emendamenti agli allegati D, E o F sono
   adottate dalle parti per consenso; 
 
c) la decisione di modificare gli allegati D, E o F e' immediatamente
   comunicata alle parti  dal  depositario.  L'emendamento  entra  in
   vigore per tutte le parti alla data specificata nella decisione. 
 
6. Se un allegato aggiuntivo o un  emendamento  a  un  allegato  sono
collegati a  un  emendamento  alla  presente  convenzione,  il  nuovo
allegato o  l'emendamento  entrano  in  vigore  soltanto  al  momento
dell'entrata in vigore dell'emendamento alla convenzione.