Articolo 22 Adozione e modifica degli allegati 1. Gli allegati della presente convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente convenzione costituisce anche un riferimento agli allegati. 2. I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative. 3. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi allegati alla presente convenzione si applica la seguente procedura: a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; b) se una delle parti non puo' accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle parti l'adozione dell'allegato. Il depositario informa immediatamente tutte le parti di tutte le notifiche ricevute. Le parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, e in tal caso l'allegato entra in vigore per la parte interessata, salvo quanto disposto dalla lettera c); c) trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle parti l'adozione di un nuovo allegato, quest'ultimo entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b). 4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che gli emendamenti agli allegati A, B o C non entrano in vigore nei confronti delle parti che abbiano formulato una dichiarazione al riguardo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, nel qual caso ciascun emendamento entra in vigore per la parte interessata il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento. 5. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati D, E o F si applica la seguente procedura: a) gli emendamenti sono proposti secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2; b) le decisioni relative agli emendamenti agli allegati D, E o F sono adottate dalle parti per consenso; c) la decisione di modificare gli allegati D, E o F e' immediatamente comunicata alle parti dal depositario. L'emendamento entra in vigore per tutte le parti alla data specificata nella decisione. 6. Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono collegati a un emendamento alla presente convenzione, il nuovo allegato o l'emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento alla convenzione.