Articolo 23 Diritto di voto 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto. 2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.