(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23 
 
                           Diritto di voto 
 
1. Fatto salvo il disposto del  paragrafo  2,  ciascuna  parte  della
presente convenzione dispone di un voto. 
 
2. Per  l'esercizio  del  diritto  di  voto  nelle  materie  di  loro
competenza, le organizzazioni  regionali  di  integrazione  economica
dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati  membri
che sono parti della presente convenzione.  Tali  organizzazioni  non
esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano
il proprio e viceversa.