Articolo 25 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. La presente convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa e' aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui cessa di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario. 2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte e' soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualora uno o piu' Stati membri di tale organizzazione siano parti della convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilita' ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione. 3. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta informa le parti, di ogni sostanziale modifica del proprio ambito di competenza. 4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna parte puo' dichiarare che qualsiasi emendamento all'allegato A, B o C entrera' in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento.