(Convenzione-art. 25)
                             Articolo 25 
 
           Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 
 
1. La presente convenzione e' soggetta  a  ratifica,  accettazione  o
approvazione  degli  Stati  e  delle  organizzazioni   regionali   di
integrazione economica. Essa e' aperta  all'adesione  degli  Stati  e
delle organizzazioni regionali di integrazione  economica  a  partire
dal giorno successivo alla data in cui cessa di  essere  aperta  alla
firma.  Gli  strumenti  di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione sono depositati presso il depositario. 
 
2.  Ogni  organizzazione  regionale  di  integrazione  economica  che
diventi parte della presente convenzione senza che  alcuno  dei  suoi
Stati membri ne sia parte e' soggetta a tutti gli obblighi  derivanti
dalla  convenzione.  Qualora  uno  o  piu'  Stati  membri   di   tale
organizzazione siano parti della convenzione,  l'organizzazione  e  i
suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilita' ai  fini
dell'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dalla  convenzione.  In
questo caso, l'organizzazione e  i  suoi  Stati  membri  non  possono
esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione. 
 
3. Nel proprio strumento di ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica
dichiara il proprio ambito di competenza nelle  materie  disciplinate
dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua  volta
informa le parti, di ogni sostanziale modifica del proprio ambito  di
competenza. 
 
4. Nel proprio strumento di ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione, ciascuna parte puo' dichiarare  che  qualsiasi  emendamento
all'allegato A, B o C entrera' in vigore nei propri confronti solo in
seguito  al  deposito  dello  strumento  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione relativo a tale emendamento.