Articolo 26 Entrata in vigore 1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono conteggiati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.