(Convenzione-art. 26)
                             Articolo 26 
 
                          Entrata in vigore 
 
1. La presente convenzione entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data del  deposito  del  cinquantesimo  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
 
2.  Per  ogni  Stato  o  organizzazione  regionale  di   integrazione
economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione  o
vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore
il  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  del  deposito  dello
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte
di tale Stato o organizzazione. 
 
3. Ai fini dei paragrafi  1  e  2,  gli  strumenti  depositati  dalle
organizzazioni  regionali  di   integrazione   economica   non   sono
conteggiati in aggiunta a  quelli  depositati  dai  rispettivi  Stati
membri.