(Convenzione-art. 28)
                             Articolo 28 
 
                              Denuncia 
 
1.  Trascorsi  tre  anni  dall'entrata  in  vigore   della   presente
convenzione nei propri confronti, ciascuna parte  puo'  in  qualsiasi
momento  denunciare  la  convenzione  mediante  notifica  scritta  al
depositario. 
 
2. La denuncia di cui sopra ha effetto trascorso un anno  dalla  data
in cui il depositario ha ricevuto la notifica, o in  qualsiasi  altra
data successiva indicata nella notifica stessa.