Articolo 28 Denuncia 1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna parte puo' in qualsiasi momento denunciare la convenzione mediante notifica scritta al depositario. 2. La denuncia di cui sopra ha effetto trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, o in qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica stessa.