(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
 
Misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e
                          uso intenzionali 
 
1. Ciascuna parte: 
 
a) vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie
   per far cessare: 
 
   i)  la  produzione  e  l'uso  delle  sostanze  chimiche   di   cui
       all'allegato A, salvo quanto disposto da tale allegato; 
 
   ii) l'importazione e l'esportazione delle sostanze chimiche di cui
       all'allegato A, secondo quanto disposto dal paragrafo 2; 
 
b) limita la produzione  e  l'uso  delle  sostanze  chimiche  di  cui
   all'allegato B, secondo quanto disposto da tale allegato. 
 
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinche': 
 
a) le sostanze chimiche elencate nell'allegato A  o  nell'allegato  B
   siano importate unicamente: 
 
   i)  ai fini  di  uno  smaltimento  senza  rischi  per  l'ambiente,
       conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo  1,
       lettera d); oppure 
 
   ii) per un uso o uno  scopo  consentito  a  tale  parte  ai  sensi
       dell'allegato A o dell'allegato B; 
 
b) tenendo  conto  delle  pertinenti  disposizioni  degli   strumenti
   internazionali vigenti in materia di previo assenso informato,  le
   sostanze chimiche elencate nell'allegato A, la cui produzione o il
   cui uso siano consentiti in base ad una  deroga  specifica,  e  le
   sostanze chimiche elencate nell'allegato B, la cui produzione o il
   cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica o per uno
   scopo accettabile, siano esportate unicamente: 
 
   i)   ai fini di  uno  smaltimento  senza  rischi  per  l'ambiente,
        conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1,
        lettera d); 
 
   ii)  verso una parte autorizzata a  utilizzare  tali  sostanze  ai
        sensi dell'allegato A o dell'allegato B; oppure 
 
   iii) verso uno Stato che non e' parte della presente  convenzione,
        su   presentazione   alla   parte   esportatrice    di    una
        certificazione annuale. La certificazione deve indicare l'uso
        previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione
        con  la  quale,  in  relazione  a  tale  sostanza,  lo  Stato
        importatore si impegna a: 
 
        a) proteggere la  salute  umana  e  l'ambiente  adottando  le
           misure necessarie per ridurre al  minimo  o  prevenire  le
           emissioni; 
 
        b) rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1; 
 
        c) rispettare, ove applicabili, le disposizioni dell'allegato
           B, parte II, paragrafo 2. 
 
        La  certificazione  deve  essere  corredata  dagli  opportuni
        documenti giustificativi, quali atti  legislativi,  strumenti
        normativi o direttive amministrative o  politiche.  La  parte
        esportatrice  trasmette  la  certificazione  al  segretariato
        entro sessanta giorni dal ricevimento; 
 
c) le sostanze chimiche di cui all'allegato A, per le quali non siano
   piu' in vigore deroghe specifiche in materia di  produzione  o  di
   uso per nessuna delle parti, non siano esportate se non ai fini di
   uno smaltimento senza rischi per  l'ambiente,  conformemente  alle
   disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); 
 
d) ai fini del presente paragrafo, l'espressione «Stato  che  non  e'
   parte della presente convenzione»  designa,  in  relazione  a  una
   particolare  sostanza  chimica,  lo   Stato   o   l'organizzazione
   regionale di integrazione economica che  non  abbia  accettato  di
   essere vincolato/a dalla convenzione in relazione a tale sostanza. 
 
3.  Ciascuna  parte  che  dispone  di   uno   o   piu'   sistemi   di
regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o  delle  nuove
sostanze chimiche  industriali  adotta  misure  per  regolamentare  e
prevenire la produzione  e  l'uso  di  nuovi  pesticidi  o  di  nuove
sostanze chimiche industriali che,  alla  luce  dei  criteri  di  cui
all'allegato D, paragrafo  1,  presentino  le  caratteristiche  degli
inquinanti organici persistenti. 
 
4. In sede di valutazione dei pesticidi  o  delle  sostanze  chimiche
industriali in uso, ciascuna parte che dispone di uno o piu'  sistemi
di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o  delle  sostanze
chimiche industriali prende in considerazione nell'ambito  di  questi
sistemi, ove opportuno, i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1. 
 
5. Salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i paragrafi
1 e 2 non si applicano ai quantitativi di  una  determinata  sostanza
chimica destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio  o
come campioni di riferimento. 
 
6. Qualsiasi parte che si avvale di una  deroga  specifica  ai  sensi
dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile  ai
sensi dell'allegato  B  adotta  le  misure  necessarie  affinche'  la
produzione o l'uso consentiti da tale deroga  o  scopo  avvengano  in
modo tale da prevenire o ridurre  al  minimo  l'esposizione  umana  e
l'emissione nell'ambiente. Per gli usi oggetto di deroga o gli  scopi
accettabili  che  in  condizioni  di   impiego   normale   comportano
un'emissione  intenzionale  nell'ambiente,  l'emissione  deve  essere
ridotta al minimo necessario, tenendo conto delle norme e delle linee
guida applicabili.