Articolo 3 Misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali 1. Ciascuna parte: a) vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per far cessare: i) la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, salvo quanto disposto da tale allegato; ii) l'importazione e l'esportazione delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, secondo quanto disposto dal paragrafo 2; b) limita la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato B, secondo quanto disposto da tale allegato. 2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinche': a) le sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B siano importate unicamente: i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); oppure ii) per un uso o uno scopo consentito a tale parte ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; b) tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali vigenti in materia di previo assenso informato, le sostanze chimiche elencate nell'allegato A, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica, e le sostanze chimiche elencate nell'allegato B, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica o per uno scopo accettabile, siano esportate unicamente: i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); ii) verso una parte autorizzata a utilizzare tali sostanze ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; oppure iii) verso uno Stato che non e' parte della presente convenzione, su presentazione alla parte esportatrice di una certificazione annuale. La certificazione deve indicare l'uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione a tale sostanza, lo Stato importatore si impegna a: a) proteggere la salute umana e l'ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni; b) rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1; c) rispettare, ove applicabili, le disposizioni dell'allegato B, parte II, paragrafo 2. La certificazione deve essere corredata dagli opportuni documenti giustificativi, quali atti legislativi, strumenti normativi o direttive amministrative o politiche. La parte esportatrice trasmette la certificazione al segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento; c) le sostanze chimiche di cui all'allegato A, per le quali non siano piu' in vigore deroghe specifiche in materia di produzione o di uso per nessuna delle parti, non siano esportate se non ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); d) ai fini del presente paragrafo, l'espressione «Stato che non e' parte della presente convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione in relazione a tale sostanza. 3. Ciascuna parte che dispone di uno o piu' sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure per regolamentare e prevenire la produzione e l'uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, alla luce dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, presentino le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. 4. In sede di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso, ciascuna parte che dispone di uno o piu' sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell'ambito di questi sistemi, ove opportuno, i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1. 5. Salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una determinata sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento. 6. Qualsiasi parte che si avvale di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B adotta le misure necessarie affinche' la produzione o l'uso consentiti da tale deroga o scopo avvengano in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l'esposizione umana e l'emissione nell'ambiente. Per gli usi oggetto di deroga o gli scopi accettabili che in condizioni di impiego normale comportano un'emissione intenzionale nell'ambiente, l'emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenendo conto delle norme e delle linee guida applicabili.