(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                  Registro delle deroghe specifiche 
 
1. E' istituito un registro allo scopo di identificare le  parti  che
beneficiano  delle  deroghe  specifiche  di  cui  all'allegato  A   o
all'allegato B. Nel registro  non  sono  indicate  le  parti  che  si
avvalgono delle disposizioni dell'allegato A o dell'allegato B valide
per tutte le parti. Il registro e'  tenuto  dal  segretariato  ed  e'
accessibile al pubblico. 
 
2. Il registro comprende: 
 
a) un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell'allegato  A
   e nell'allegato B; 
 
b) un elenco delle parti che beneficiano di una deroga  specifica  ai
   sensi dell'allegato A o dell'allegato B; 
 
c) un  elenco  delle  date  di  scadenza  di  ogni  deroga  specifica
   registrata. 
 
3. Nel momento in cui diventa parte della presente convenzione,  ogni
Stato puo', mediante notifica scritta al segretariato, far  iscrivere
nel  registro  uno  o  piu'  tipi  di  deroghe  specifiche   di   cui
all'allegato A o all'allegato B. 
 
4. A meno che una parte non indichi nel registro una data  precedente
o non sia stata concessa una proroga ai sensi del paragrafo 7,  tutte
le deroghe specifiche iscritte nel registro cessano di avere  effetto
trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della  presente
convenzione in relazione a una determinata sostanza chimica. 
 
5. Nella sua prima riunione la Conferenza delle parti  stabilisce  la
procedura di riesame delle deroghe iscritte nel registro. 
 
6. Prima del riesame di una deroga iscritta nel  registro,  la  parte
interessata presenta al segretariato un rapporto in cui giustifica la
necessita' di mantenere l'iscrizione della  deroga.  Il  rapporto  e'
distribuito dal segretariato a  tutte  le  parti.  Il  riesame  delle
deroghe iscritte nel registro e' condotto  sulla  base  di  tutte  le
informazioni disponibili. In seguito a tale  riesame,  la  Conferenza
delle parti puo' formulare nei confronti della parte  interessata  le
raccomandazioni che ritenga opportune. 
 
7.  La  Conferenza  delle  parti  puo',  su  richiesta  della   parte
interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una  deroga
specifica  per  un  massimo  di  cinque  anni.  Nel  prendere  questa
decisione, la  Conferenza  delle  parti  tiene  in  debito  conto  le
condizioni particolari delle parti che sono paesi in via di  sviluppo
o ad economia in transizione. 
 
8. In qualsiasi momento una parte puo', mediante notifica scritta  al
segretariato,  ritirare  dal  registro  l'iscrizione  di  una  deroga
specifica. Il ritiro ha effetto a partire dalla data  indicata  nella
notifica. 
 
9. Quando nessuna delle parti e' piu'  iscritta  per  un  determinato
tipo di deroga specifica, per tale deroga non  sono  piu'  consentite
nuove iscrizioni.