Articolo 5 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale Per ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C allo scopo di assicurarne la costante diminuzione e, se possibile, l'eliminazione definitiva, ciascuna parte deve prendere almeno le seguenti misure: a) definire, entro due anni dalla data di entrata in vigore nei propri confronti della presente convenzione, un piano di azione o, a seconda dei casi, un piano di azione regionale o subregionale allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni delle sostanze chimiche di cui all'allegato C e facilitare l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) ad e), ed applicare in seguito tale piano nell'ambito del piano di attuazione previsto all'articolo 7. Il piano di azione comprende i seguenti elementi: i) valutazione delle emissioni attuali e previste, compresa la realizzazione e la tenuta di inventari delle fonti e stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti individuate nell'allegato C; ii) valutazione dell'efficacia delle leggi e delle politiche adottate da detta parte per gestire tali emissioni; iii) strategie per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui ai punti i) e ii); iv) misure dirette a promuovere l'educazione e la formazione e ad accrescere la consapevolezza in relazione a tali strategie; v) riesame quinquennale delle strategie e della loro efficacia ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo; i risultati del riesame sono inclusi nei rapporti presentati a norma dell'articolo 15; vi) calendario di attuazione del piano di azione, comprese le strategie e le misure in esso definite; b) promuovere l'applicazione di misure concrete, fattibili e pratiche, in grado di conseguire rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o di eliminazione delle fonti; c) promuovere lo sviluppo e, ove opportuno, imporre l'uso di materiali, prodotti e processi alternativi o modificati, allo scopo di prevenire la formazione e l'emissione delle sostanze chimiche di cui all'allegato C, tenendo conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni di cui al medesimo allegato e delle linee guida che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti; d) promuovere e - conformemente al calendario di attuazione del proprio piano di azione - imporre il ricorso alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie da essa individuate e considerate tali da giustificare un intervento nel quadro del suddetto piano, concentrando inizialmente l'attenzione sulle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C. In ogni caso, l'obbligo di ricorrere alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di cui alla parte II dell'allegato C deve essere introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore della convenzione per la parte interessata. Per le categorie da esse individuate, le parti promuovono il ricorso alle migliori pratiche ambientali. In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui al suddetto allegato e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti; e) promuovere, in base al proprio piano di azione, il ricorso alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali: i) per le fonti esistenti, nell'ambito delle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C e delle categorie di fonti del tipo indicato nella parte III del medesimo allegato; ii) per le nuove fonti, nell'ambito delle categorie di fonti del tipo indicato nella parte III dell'allegato C che non siano state prese in considerazione da detta parte ai sensi della lettera d). In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui all'allegato C e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti; f) ai fini del presente paragrafo e dell'allegato C: i) per «migliori tecniche disponibili» si intende il piu' efficace e avanzato stadio di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione destinati a prevenire oppure, ove cio' non sia possibile, a ridurre in generale le emissioni delle sostanze chimiche di cui alla parte I dell'allegato C e il loro impatto sull'ambiente complessivamente inteso. A tal fine: ii) per «tecniche», si intendono sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; iii) per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili agli operatori e sviluppate su una scala tale da consentirne l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nel settore industriale cui sono destinate, tenendo conto dei costi e dei benefici; iv) per tecniche «migliori» si intendono le tecniche piu' efficaci per conseguire un elevato livello generale di protezione dell'ambiente complessivamente inteso; v) per «migliori pratiche ambientali» si intende l'applicazione della combinazione piu' adatta di strategie e misure di controllo ambientale; vi) per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data: a) di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata; oppure b) di entrata in vigore, per la parte interessata, di un emendamento all'allegato C, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente convenzione solo in virtu' di tale emendamento; g) per adempiere ai propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo, ciascuna parte puo' ricorrere a valori limite di emissione o standard di rendimento.