(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
 
Misure  volte  a  ridurre  o  eliminare  le  emissioni  derivanti  da
                     produzione non intenzionale 
 
Per ridurre le emissioni totali  di  origine  antropica  di  ciascuna
delle  sostanze  chimiche  di  cui  all'allegato  C  allo  scopo   di
assicurarne la costante diminuzione e, se  possibile,  l'eliminazione
definitiva, ciascuna parte deve prendere almeno le seguenti misure: 
 
a) definire, entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  nei
   propri confronti della presente convenzione, un piano di azione o,
   a seconda dei casi, un piano di azione  regionale  o  subregionale
   allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le  emissioni
   delle  sostanze  chimiche  di  cui  all'allegato  C  e  facilitare
   l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da b)  ad  e),
   ed applicare in  seguito  tale  piano  nell'ambito  del  piano  di
   attuazione previsto all'articolo 7. Il piano di azione comprende i
   seguenti elementi: 
 
   i) valutazione delle emissioni attuali  e  previste,  compresa  la
      realizzazione e la tenuta di  inventari  delle  fonti  e  stime
      delle  emissioni,  tenendo  conto  delle  categorie  di   fonti
      individuate nell'allegato C; 
 
   ii) valutazione  dell'efficacia  delle  leggi  e  delle  politiche
      adottate da detta parte per gestire tali emissioni; 
 
   iii) strategie  per  l'adempimento  degli  obblighi  del  presente
      paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui ai punti i) e
      ii); 
 
   iv) misure dirette a promuovere l'educazione e la formazione e  ad
      accrescere la consapevolezza in relazione a tali strategie; 
 
   v) riesame quinquennale delle strategie e della loro efficacia  ai
      fini  dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al   presente
      paragrafo; i risultati del riesame sono  inclusi  nei  rapporti
      presentati a norma dell'articolo 15; 
 
   vi) calendario di attuazione del  piano  di  azione,  comprese  le
      strategie e le misure in esso definite; 
 
b) promuovere  l'applicazione  di  misure   concrete,   fattibili   e
   pratiche, in grado di conseguire rapidamente un livello realistico
   e significativo di riduzione delle  emissioni  o  di  eliminazione
   delle fonti; 
 
c) promuovere  lo  sviluppo  e,  ove  opportuno,  imporre  l'uso   di
   materiali, prodotti e  processi  alternativi  o  modificati,  allo
   scopo di prevenire la  formazione  e  l'emissione  delle  sostanze
   chimiche di cui all'allegato C, tenendo conto  degli  orientamenti
   generali sulle misure di prevenzione e riduzione  delle  emissioni
   di cui al medesimo  allegato  e  delle  linee  guida  che  saranno
   adottate con decisione della Conferenza delle parti; 
 
d) promuovere e -  conformemente  al  calendario  di  attuazione  del
   proprio piano  di  azione  -  imporre  il  ricorso  alle  migliori
   tecniche  disponibili  per  le  nuove  fonti   appartenenti   alle
   categorie da essa individuate e considerate tali  da  giustificare
   un  intervento  nel  quadro  del  suddetto   piano,   concentrando
   inizialmente l'attenzione sulle categorie di  fonti  di  cui  alla
   parte II dell'allegato C. In ogni  caso,  l'obbligo  di  ricorrere
   alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti
   alle categorie di cui alla parte II dell'allegato  C  deve  essere
   introdotto quanto prima e comunque non  oltre  quattro  anni  dopo
   l'entrata in vigore della convenzione per  la  parte  interessata.
   Per le categorie da  esse  individuate,  le  parti  promuovono  il
   ricorso alle migliori pratiche ambientali. In sede di applicazione
   delle migliori tecniche  disponibili  e  delle  migliori  pratiche
   ambientali,  le  parti  devono  tener  conto  degli   orientamenti
   generali  sulle  misure  di  prevenzione  e  di  riduzione   delle
   emissioni di cui al suddetto allegato e delle  linee  guida  sulle
   migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali
   che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti; 
 
e) promuovere, in base al proprio piano di azione,  il  ricorso  alle
   migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali: 
 
   i) per le fonti esistenti, nell'ambito delle categorie di fonti di
      cui alla parte II dell'allegato C e delle  categorie  di  fonti
      del tipo indicato nella parte III del medesimo allegato; 
 
   ii) per le nuove fonti, nell'ambito delle categorie di  fonti  del
      tipo indicato nella parte III dell'allegato  C  che  non  siano
      state prese in considerazione da detta  parte  ai  sensi  della
      lettera d). 
 
   In sede di applicazione  delle  migliori  tecniche  disponibili  e
   delle migliori pratiche ambientali, le parti  devono  tener  conto
   degli orientamenti generali  sulle  misure  di  prevenzione  e  di
   riduzione delle emissioni di cui  all'allegato  C  e  delle  linee
   guida  sulle  migliori  tecniche  disponibili  e  sulle   migliori
   pratiche ambientali  che  saranno  adottate  con  decisione  della
   Conferenza delle parti; 
 
f) ai fini del presente paragrafo e dell'allegato C: 
 
   i) per «migliori tecniche disponibili» si intende il piu' efficace
      e avanzato stadio di sviluppo di attivita' e relativi metodi di
      esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche
      a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di
      emissione destinati  a  prevenire  oppure,  ove  cio'  non  sia
      possibile, a ridurre in generale le  emissioni  delle  sostanze
      chimiche di cui alla parte I dell'allegato C e il loro  impatto
      sull'ambiente complessivamente inteso. A tal fine: 
 
   ii) per «tecniche», si intendono sia le tecniche impiegate sia  le
      modalita'   di   progettazione,   costruzione,    manutenzione,
      esercizio e chiusura dell'impianto; 
 
   iii)  per  tecniche  «disponibili»  si   intendono   le   tecniche
      accessibili agli operatori e sviluppate su una  scala  tale  da
      consentirne  l'applicazione  in  condizioni  economicamente   e
      tecnicamente valide nel settore industriale cui sono destinate,
      tenendo conto dei costi e dei benefici; 
 
   iv) per tecniche «migliori» si intendono le tecniche piu' efficaci
      per  conseguire  un  elevato  livello  generale  di  protezione
      dell'ambiente complessivamente inteso; 
 
   v) per «migliori pratiche ambientali»  si  intende  l'applicazione
      della  combinazione  piu'  adatta  di  strategie  e  misure  di
      controllo ambientale; 
 
   vi) per  «nuova  fonte»  si  intende  qualsiasi   fonte   la   cui
      costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un  anno
      dopo la data: 
 
        a) di entrata in vigore della  presente  convenzione  per  la
           parte interessata; oppure 
 
        b) di entrata in vigore, per  la  parte  interessata,  di  un
           emendamento all'allegato C, nel caso in cui tale fonte sia
           soggetta alle disposizioni della presente convenzione solo
           in virtu' di tale emendamento; 
 
g) per adempiere ai propri obblighi in materia di  migliori  tecniche
   disponibili ai sensi del presente paragrafo, ciascuna  parte  puo'
   ricorrere a valori limite di emissione o standard di rendimento.