(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte
                              e rifiuti 
 
1. Per garantire che le scorte contenenti o  costituite  da  sostanze
chimiche di cui all'allegato A o all'allegato  B  nonche'  i  rifiuti
contenenti, costituiti o contaminati  da  sostanze  chimiche  di  cui
all'allegato A, B o  C  (ivi  compresi  i  prodotti  e  gli  articoli
divenuti rifiuti) siano gestiti in modo da proteggere la salute umana
e l'ambiente, ciascuna parte: 
 
a) elabora opportune strategie per identificare: 
 
   i) le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche  di  cui
      all'allegato A o all'allegato B; 
 
   ii) i prodotti e gli articoli  in  uso  e  i  rifiuti  contenenti,
      costituiti  o  contaminati  da   sostanze   chimiche   di   cui
      all'allegato A, B o C; 
 
b) identifica, nella misura del possibile,  le  scorte  contenenti  o
   costituite  da  sostanze  chimiche  di  cui   all'allegato   A   o
   all'allegato B sulla base delle strategie  previste  alla  lettera
   a); 
 
c) gestisce le eventuali scorte in  modo  sicuro,  efficace  e  senza
   rischi per l'ambiente. Le scorte delle sostanze  chimiche  di  cui
   all'allegato A o  all'allegato  B  che  non  possono  piu'  essere
   utilizzate  in  virtu'  di   una   deroga   specifica   ai   sensi
   dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo  accettabile
   ai sensi dell'allegato B, salvo  quelle  la  cui  esportazione  e'
   autorizzata  ai  sensi  dell'articolo   3,   paragrafo   2,   sono
   considerate rifiuti e gestite a norma della lettera d); 
 
d) adotta opportune  misure  per  fare  in  modo  che  tali  rifiuti,
   compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti: 
 
   i) siano manipolati, raccolti, trasportati e stoccati senza rischi
      per l'ambiente; 
 
   ii) siano smaltiti in maniera tale  che  gli  inquinanti  organici
      persistenti in essi contenuti  siano  distrutti  o  trasformati
      irreversibilmente, in modo  tale  da  non  presentare  piu'  le
      caratteristiche di questo tipo di inquinanti, o siano  smaltiti
      in altro modo che non comporti rischi per l'ambiente, quando la
      distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano
      la soluzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando
      il tenore di inquinanti organici persistenti e' basso,  tenendo
      conto  delle  regole,  norme  e  linee  guida   internazionali,
      comprese quelle elaborate ai  sensi  del  paragrafo  2,  e  dei
      regimi di gestione dei rifiuti pericolosi a livello regionale e
      mondiale; 
 
   iii) non possano essere sottoposti  a  operazioni  di  smaltimento
      tali  da   comportare   il   recupero,   il   riciclaggio,   la
      rigenerazione, il riutilizzo diretto o  usi  alternativi  degli
      inquinanti organici persistenti; 
 
   iv) non siano oggetto di movimenti  transfrontalieri  senza  tener
      conto  delle   pertinenti   regole,   norme   e   linee   guida
      internazionali; 
 
e) si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti
   contaminati dalle sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o  C;
   in caso di risanamento  dei  siti,  le  operazioni  devono  essere
   condotte senza rischi per l'ambiente. 
 
2. La Conferenza delle parti agisce in  stretta  cooperazione  con  i
competenti organi della convenzione  di  Basilea  sul  controllo  dei
movimenti  transfrontalieri  dei  rifiuti  pericolosi  e   del   loro
smaltimento, in particolare al fine di: 
 
a) fissare i livelli di distruzione  e  trasformazione  irreversibile
   necessari ad assicurare che non siano presenti le  caratteristiche
   degli inquinanti organici persistenti  indicate  nell'allegato  D,
   paragrafo 1; 
 
b) determinare i metodi considerati atti a garantire  lo  smaltimento
   senza rischi per l'ambiente di cui sopra; 
 
c) svolgere le attivita' necessarie per  fissare,  ove  opportuno,  i
   livelli di concentrazione delle  sostanze  chimiche  di  cui  agli
   allegati A, B e C,  in  modo  da  definire  quando  il  tenore  di
   inquinanti organici persistenti possa considerarsi basso ai  sensi
   del paragrafo 1, lettera d), punto ii).