Articolo 7 Piani di attuazione 1. Ciascuna parte: a) elabora e si sforza di attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente convenzione; b) trasmette il proprio piano di attuazione alla Conferenza delle parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti; c) esamina ed aggiorna periodicamente, ove opportuno, il proprio piano di attuazione, secondo le modalita' stabilite con decisione della Conferenza delle parti. 2. Ove opportuno le parti cooperano, direttamente o attraverso organizzazioni mondiali, regionali o subregionali, e consultano le parti interessate a livello nazionale, in particolare le associazioni femminili e le associazioni operanti nel settore della salute infantile, al fine di facilitare la definizione, l'applicazione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione. 3. Ove opportuno, le parti si adoperano per utilizzare e, se necessario, predisporre i mezzi per integrare i piani di attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile.