(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                         Piani di attuazione 
 
1. Ciascuna parte: 
 
a) elabora e si sforza di attuare un piano per  adempiere  ai  propri
   obblighi ai sensi della presente convenzione; 
 
b) trasmette il proprio piano di  attuazione  alla  Conferenza  delle
   parti entro due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
   presente convenzione nei suoi confronti; 
 
c) esamina ed aggiorna  periodicamente,  ove  opportuno,  il  proprio
   piano di attuazione, secondo le modalita' stabilite con  decisione
   della Conferenza delle parti. 
 
2. Ove  opportuno  le  parti  cooperano,  direttamente  o  attraverso
organizzazioni mondiali, regionali o subregionali,  e  consultano  le
parti interessate a livello nazionale, in particolare le associazioni
femminili  e  le  associazioni  operanti  nel  settore  della  salute
infantile, al fine di facilitare  la  definizione,  l'applicazione  e
l'aggiornamento dei propri piani di attuazione. 
 
3. Ove  opportuno,  le  parti  si  adoperano  per  utilizzare  e,  se
necessario, predisporre i mezzi per integrare i piani  di  attuazione
nazionali per gli inquinanti organici  persistenti  nelle  rispettive
strategie di sviluppo sostenibile.