Articolo 8 Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C 1. Ciascuna parte puo' presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni di cui all'allegato D. Ai fini dell'elaborazione della proposta, la parte puo' essere assistita da altre parti e/o dal segretariato. 2. Il segretariato verifica la presenza nella proposta delle informazioni di cui all'allegato D. Qualora accerti la presenza delle informazioni richieste, il segretariato trasmette la proposta al comitato di esame degli inquinanti organici persistenti. 3. Il comitato esamina la proposta e applica i criteri di selezione indicati nell'allegato D in modo flessibile e trasparente, tenendo conto in maniera integrata ed equilibrata di tutte le informazioni fornite. 4. Se il comitato decide che: a) la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette la proposta e la propria valutazione, tramite il segretariato, a tutte le parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni di cui all'allegato E; b) la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa tutte le parti e gli osservatori, tramite il segretariato, trasmettendo la proposta e la propria valutazione a tutte le parti; la proposta si considera respinta. 5. Ciascuna parte puo' presentare nuovamente al comitato una proposta da questi respinta ai sensi del paragrafo 4. La proposta ripresentata puo' evidenziare eventuali preoccupazioni della parte interessata e i motivi che giustificano un nuovo esame da parte del comitato. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte puo' impugnare la decisione e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base ai criteri di selezione dell'allegato D e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una parte o da un osservatore, la Conferenza delle parti puo' decidere di dare seguito alla proposta. 6. Qualora il comitato abbia deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezione o la Conferenza delle parti abbia deciso di darvi seguito, il comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di tutte le altre informazioni pertinenti pervenute, e prepara un progetto di profilo di rischio ai sensi dell'allegato E. Tramite il segretariato, il comitato trasmette tale progetto a tutte le parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni tecniche e, tenendo conto di tali osservazioni, completa il profilo di rischio. 7. Se, sulla base del profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E, il comitato decide che: a) a causa della propagazione nell'ambiente a lunga distanza, la sostanza chimica puo' provocare effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l'ambiente che giustificano un intervento a livello mondiale, si da' seguito alla proposta. L'assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di procedere. Tramite il segretariato, il comitato invita tutte le parti e gli osservatori a fornire informazioni sugli aspetti indicati nell'allegato F. Successivamente il comitato procede a una valutazione della gestione dei rischi, che comprende un'analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chimica, secondo quanto disposto dal suddetto allegato; b) non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette il profilo di rischio a tutte le parti e agli osservatori, tramite il segretariato, e respinge la proposta. 8. Per qualsiasi proposta respinta ai sensi del paragrafo 7, lettera b), ciascuna parte puo' chiedere alla Conferenza delle parti di prendere in considerazione la possibilita' di incaricare il comitato di richiedere ulteriori informazioni alla parte proponente e alle altre parti entro il termine massimo di un anno. Al termine di questo periodo, sulla base delle informazioni pervenute il comitato riesamina la proposta a norma del paragrafo 6, secondo il grado di priorita' stabilito dalla Conferenza delle parti. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte puo' impugnare tale decisione e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base al profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita dalle parti o dagli osservatori, la Conferenza delle parti puo' decidere di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle parti decide di dare seguito alla proposta, il comitato procede alla valutazione della gestione dei rischi. 9. In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7, lettera a), o al paragrafo 8, il comitato raccomanda alla Conferenza delle parti di prendere o meno in considerazione la possibilita' di includere la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. Tenendo in debito conto le raccomandazioni del comitato, comprese le eventuali incertezze scientifiche, la Conferenza delle parti decide secondo un approccio precauzionale se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specificando le relative misure di controllo.