(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
       Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C 
 
1. Ciascuna parte puo' presentare al  segretariato  una  proposta  di
inclusione di una sostanza chimica negli allegati  A,  B  e/o  C.  La
proposta deve contenere le informazioni di  cui  all'allegato  D.  Ai
fini dell'elaborazione della proposta, la parte puo' essere assistita
da altre parti e/o dal segretariato. 
 
2.  Il  segretariato  verifica  la  presenza  nella  proposta   delle
informazioni di cui all'allegato D. Qualora accerti la presenza delle
informazioni richieste, il  segretariato  trasmette  la  proposta  al
comitato di esame degli inquinanti organici persistenti. 
 
3. Il comitato esamina la proposta e applica i criteri  di  selezione
indicati nell'allegato D in modo flessibile  e  trasparente,  tenendo
conto in maniera integrata ed equilibrata di  tutte  le  informazioni
fornite. 
 
4. Se il comitato decide che: 
 
a) la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette la proposta
   e la propria valutazione, tramite  il  segretariato,  a  tutte  le
   parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni
   di cui all'allegato E; 
 
b) la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa  tutte
   le parti e gli osservatori, tramite il segretariato,  trasmettendo
   la proposta e la propria valutazione a tutte le parti; la proposta
   si considera respinta. 
 
5. Ciascuna parte puo' presentare nuovamente al comitato una proposta
da questi respinta ai sensi del paragrafo 4. La proposta ripresentata
puo' evidenziare eventuali preoccupazioni della parte interessata e i
motivi che giustificano un nuovo esame da parte del comitato.  Se  in
seguito  a  questa  procedura  il  comitato  respinge  nuovamente  la
proposta, la parte puo' impugnare la decisione e la  questione  viene
esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva.  In
base ai criteri di selezione dell'allegato D  e  tenuto  conto  della
valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da
una parte o  da  un  osservatore,  la  Conferenza  delle  parti  puo'
decidere di dare seguito alla proposta. 
 
6. Qualora il comitato  abbia  deciso  che  la  proposta  soddisfa  i
criteri di selezione o la Conferenza  delle  parti  abbia  deciso  di
darvi seguito, il comitato procede a un nuovo esame  della  proposta,
tenendo conto di tutte le altre informazioni pertinenti pervenute,  e
prepara un progetto di profilo di rischio ai sensi  dell'allegato  E.
Tramite il segretariato, il comitato trasmette tale progetto a  tutte
le parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni  tecniche
e, tenendo  conto  di  tali  osservazioni,  completa  il  profilo  di
rischio. 
 
7.  Se,  sulla  base  del  profilo  di  rischio  elaborato  ai  sensi
dell'allegato E, il comitato decide che: 
 
a) a causa della propagazione  nell'ambiente  a  lunga  distanza,  la
   sostanza chimica puo' provocare effetti nocivi  significativi  per
   la salute umana e/o per l'ambiente che giustificano un  intervento
   a livello mondiale, si da' seguito  alla  proposta.  L'assenza  di
   certezze scientifiche assolute non impedisce di procedere. Tramite
   il  segretariato,  il  comitato  invita  tutte  le  parti  e   gli
   osservatori  a  fornire  informazioni   sugli   aspetti   indicati
   nell'allegato  F.  Successivamente  il  comitato  procede  a   una
   valutazione della gestione dei rischi,  che  comprende  un'analisi
   delle  possibili  misure  di  controllo  della  sostanza  chimica,
   secondo quanto disposto dal suddetto allegato; 
 
b) non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette  il  profilo  di
   rischio  a  tutte  le  parti  e  agli  osservatori,   tramite   il
   segretariato, e respinge la proposta. 
 
8. Per qualsiasi proposta respinta ai sensi del paragrafo 7,  lettera
b), ciascuna parte puo'  chiedere  alla  Conferenza  delle  parti  di
prendere in considerazione la possibilita' di incaricare il  comitato
di richiedere ulteriori informazioni alla  parte  proponente  e  alle
altre parti entro il termine massimo di un anno. Al termine di questo
periodo,  sulla  base  delle  informazioni  pervenute   il   comitato
riesamina la proposta a norma del paragrafo 6, secondo  il  grado  di
priorita' stabilito dalla Conferenza delle parti.  Se  in  seguito  a
questa procedura il comitato  respinge  nuovamente  la  proposta,  la
parte puo' impugnare tale decisione e la  questione  viene  esaminata
dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva.  In  base  al
profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E e tenuto  conto
della valutazione del comitato  e  di  qualsiasi  altra  informazione
fornita dalle parti o dagli osservatori, la  Conferenza  delle  parti
puo' decidere di dare seguito alla proposta. Se la  Conferenza  delle
parti decide di dare seguito alla proposta, il comitato procede  alla
valutazione della gestione dei rischi. 
 
9. In base al profilo di  rischio  di  cui  al  paragrafo  6  e  alla
valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7,  lettera
a), o al paragrafo 8, il comitato raccomanda  alla  Conferenza  delle
parti di  prendere  o  meno  in  considerazione  la  possibilita'  di
includere la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C.  Tenendo  in
debito conto le raccomandazioni del comitato, comprese  le  eventuali
incertezze scientifiche, la Conferenza delle parti decide secondo  un
approccio precauzionale se includere o meno la sostanza chimica negli
allegati A, B e/o C, specificando le relative misure di controllo.