(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
                       Scambio di informazioni 
 
1. Ciascuna parte promuove o intraprende lo scambio  di  informazioni
riguardanti: 
 
a) la riduzione o la cessazione della produzione,  dell'uso  e  delle
   emissioni di inquinanti organici persistenti; 
 
b) le alternative agli inquinanti organici persistenti,  comprese  le
   informazioni sui loro rischi e sui costi economici e sociali. 
 
2. Le parti procedono allo  scambio  delle  informazioni  di  cui  al
paragrafo 1 direttamente o tramite il segretariato. 
 
3. Ciascuna parte designa un  punto  di  contatto  nazionale  per  lo
scambio delle informazioni. 
 
4. Il segretariato funge da  centro  di  scambio  delle  informazioni
sugli inquinanti organici persistenti, ivi comprese  le  informazioni
fornite dalle parti e dalle  organizzazioni  intergovernative  e  non
governative. 
 
5. Ai fini della presente convenzione, non si  considerano  riservate
le informazioni sulla  salute  e  sulla  sicurezza  delle  persone  e
dell'ambiente.  Le  parti  che  procedono  allo  scambio   di   altre
informazioni conformemente alla presente convenzione garantiscono  la
tutela delle  informazioni  riservate  secondo  quanto  stabilito  di
comune accordo.