(Accordo-art. I)
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
           E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO 
         RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA 
 
Il Governo della Repubblica Italiana  (di  seguito  "il  Governo")  e
l'Organizzazione   Europea   di   Diritto   Pubblico   (di    seguito
"l'Organizzazione"), di seguito congiuntamente denominate le "Parti", 
 
Tenendo in considerazione la volonta' delle  Parti  di  istituire  un
Ufficio dell'Organizzazione nel territorio italiano, ai  sensi  delle
disposizioni di cui all'articolo III dell'Accordo per l'istituzione e
Statuto dell'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico, adottato  ad
Atene, il 27 ottobre 2004 (Statuto EPLO); 
 
Considerato che la Repubblica Italiana e' uno Stato membro  fondatore
dell'Organizzazione; 
 
Considerando che l'articolo V. 1 dello Statuto EPLO determina che  il
regime stabilito dalla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle
Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle  Nazioni  Unite
il 13 febbraio 1946, si applica all'EPLO, i suoi funzionari in  tutte
i paesi membri e che  l'articolo  V.  3  dello  stesso  Statuto  EPLO
prevede che anche paesi diversi  dalla  Repubblica  Ellenica  possano
offrire un Accordo di Sede; 
 
Desiderando regolamentare lo  status,  i  privilegi  e  le  immunita'
dell'EPLO in Italia e delle persone ad esso collegate; 
 
Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
 
                             DEFINIZIONI 
 
1. In questo Accordo: 
 
(a) "EPLO"  indica  l'Organizzazione  europea  di  diritto  pubblico,
nonche' le sue agenzie e qualsiasi altro organismo dipendente che  e'
gia' stato creato o che sara' creato in futuro; 
 
(b) "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana; 
 
(c) "Autorita' italiane competenti" indica le autorita'  nazionali  o
di  altra  natura  nella  Repubblica  italiana  che  possono   essere
appropriate nel contesto e in conformita' con  le  leggi  e  gli  usi
applicabili nella Repubblica italiana; 
 
(d) "Ufficio" indica la sede di EPLO in Italia, inclusi la sua sede e
il personale. 
 
(e) "Sede" indica  qualsiasi  terreno  o  fabbricato  di  proprieta',
utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a  disposizione
dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le  strutture
di supporto; 
 
(f) "proprieta' dell'Organizzazione" indica  tutti  i  beni,  inclusi
fondi,  reddito  e  altri  beni,  dati  in  locazione,   detenuti   o
amministrati  dall'Organizzazione  in  base  a  accordi  di  fiducia,
dotazione, cauzione, pegno o altro, per  il  perseguimento  dei  suoi
scopi costitutivi; 
 
(g) "archivi dell'Organizzazione" indica tutta la  corrispondenza,  i
documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e  in
movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti o  detenuti
dall'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; 
 
(h) "Direttore" indica il Direttore dell'EPLO; 
 
(i)  "Direttore  dell'Ufficio"  indica  la  persona   designata   dal
Direttore ad  agire  per  suo  conto  nell'Ufficio.  L'Organizzazione
notifichera' tale persona al Governo; 
 
(l) "membri del personale (dell'Ufficio)": il direttore  dell'Ufficio
e tutti  i  funzionari  dell'Organizzazione  nominati  dal  direttore
presso l'Ufficio; 
 
(m) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di  un'unione  civile
omosessuale o  situazioni  equivalenti  regolate  da  un  ordinamento
giuridico diverso da quello italiano e i figli a  carico  del  nucleo
familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un  membro
del personale.