ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito "il Governo") e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico (di seguito "l'Organizzazione"), di seguito congiuntamente denominate le "Parti", Tenendo in considerazione la volonta' delle Parti di istituire un Ufficio dell'Organizzazione nel territorio italiano, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo III dell'Accordo per l'istituzione e Statuto dell'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico, adottato ad Atene, il 27 ottobre 2004 (Statuto EPLO); Considerato che la Repubblica Italiana e' uno Stato membro fondatore dell'Organizzazione; Considerando che l'articolo V. 1 dello Statuto EPLO determina che il regime stabilito dalla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, si applica all'EPLO, i suoi funzionari in tutte i paesi membri e che l'articolo V. 3 dello stesso Statuto EPLO prevede che anche paesi diversi dalla Repubblica Ellenica possano offrire un Accordo di Sede; Desiderando regolamentare lo status, i privilegi e le immunita' dell'EPLO in Italia e delle persone ad esso collegate; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI 1. In questo Accordo: (a) "EPLO" indica l'Organizzazione europea di diritto pubblico, nonche' le sue agenzie e qualsiasi altro organismo dipendente che e' gia' stato creato o che sara' creato in futuro; (b) "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana; (c) "Autorita' italiane competenti" indica le autorita' nazionali o di altra natura nella Repubblica italiana che possono essere appropriate nel contesto e in conformita' con le leggi e gli usi applicabili nella Repubblica italiana; (d) "Ufficio" indica la sede di EPLO in Italia, inclusi la sua sede e il personale. (e) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprieta', utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto; (f) "proprieta' dell'Organizzazione" indica tutti i beni, inclusi fondi, reddito e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; (g) "archivi dell'Organizzazione" indica tutta la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti o detenuti dall'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; (h) "Direttore" indica il Direttore dell'EPLO; (i) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notifichera' tale persona al Governo; (l) "membri del personale (dell'Ufficio)": il direttore dell'Ufficio e tutti i funzionari dell'Organizzazione nominati dal direttore presso l'Ufficio; (m) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.