(Accordo-art. X)
                             ARTICOLO X 
 
                    REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE 
 
1. L'Organizzazione provvede affinche' il personale impiegato  presso
l'Ufficio  sia  coperto  da  un'adeguata  assicurazione  sanitaria  e
previdenziale tramite enti  assicurativi  pubblici  o  privati  della
Repubblica italiana o di altro Stato, che  prestino  copertura  nella
Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza
delle competenti autorita' italiane. L'assicurazione sanitaria  copre
anche i familiari facenti parte del nucleo  familiare  del  personale
impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che
non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana. 
 
2. L'Ufficio ed il suo personale sono esonerati da ogni contribuzione
obbligatoria agli enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del
personale  hanno  la   possibilita'   di   contribuire   al   sistema
previdenziale  italiano  su  base   volontaria   e   di   conseguenza
beneficiarne. 
 
3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere
conclusi al fine di autorizzare i  membri  del  personale  o  i  loro
familiari a beneficiare dei servizi  forniti  dal  sistema  sanitario
pubblico italiano. 
 
4. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai familiari, a meno  che
non siano lavoratori subordinati  o  autonomi  in  Italia  e  abbiano
diritto  a  percepire  prestazioni  previdenziali  dalla   Repubblica
Italiana.