ARTICOLO X REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE 1. L'Organizzazione provvede affinche' il personale impiegato presso l'Ufficio sia coperto da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica italiana o di altro Stato, che prestino copertura nella Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorita' italiane. L'assicurazione sanitaria copre anche i familiari facenti parte del nucleo familiare del personale impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana. 2. L'Ufficio ed il suo personale sono esonerati da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilita' di contribuire al sistema previdenziale italiano su base volontaria e di conseguenza beneficiarne. 3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere conclusi al fine di autorizzare i membri del personale o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano. 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai familiari, a meno che non siano lavoratori subordinati o autonomi in Italia e abbiano diritto a percepire prestazioni previdenziali dalla Repubblica Italiana.