(Accordo-art. XI)
                             ARTICOLO XI 
 
                        TRANSITO E SOGGIORNO 
 
1. Il Governo  prende  tutte  le  misure  necessarie  per  facilitare
l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica  Italiana  delle
seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalita': 
 
(a) Personale dell'Organizzazione; 
 
(b) Familiari  del  Personale  dell'Organizzazione  impiegato  presso
l'Ufficio; 
 
(c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale. 
 
Il Governo non ostacola il  transito  di  tali  persone  da  e  verso
l'Ufficio.  Qualsiasi  domanda  di  visto/permesso  richiesto   dalle
persone di cui al presente articolo e' trattato il  piu'  rapidamente
possibile e, ove possibile, gratuitamente. 
 
2. Il Direttore dell'Ufficio  comunica  preventivamente,  per  quanto
possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al  paragrafo
1 del presente articolo.