ARTICOLO XII ESENZIONE DALLE TASSE DELL'UFFICIO 1. Per l'adempimento dei suoi fini costitutivi, l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni sono esenti da ogni forma di imposta diretta e di dazi. 2. Sono esenti da ogni forma di imposta indiretta le operazioni finanziarie e le operazioni dell'Ufficio connesse al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni. 3. Per quanto riguarda le imposte sul fatturato e, in particolare, l'"Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", l'Ufficio gode dell'esenzione dal pagamento di tali imposte su acquisti importanti relativi al raggiungimento dei propri scopi costitutivi e allo svolgimento delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo con il termine "acquisti importanti" si intende l'acquisto di beni o la prestazione di servizi di valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle organizzazioni internazionali in Italia. 4. L'Ufficio e' esonerato dai dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni sulle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per le sue attivita' ufficiali. Ad ogni modo, l'Ufficio sara' anche esonerato dai dazi doganali o da ogni altro prelievo sulle merci importate per un valore non eccedente il limite stabilito dalle normative nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia. 5. L'Ufficio e', in particolare, esente da dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni all'importazione di un massimo di tre autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, necessari per i suoi scopi ufficiali e registrati a suo nome. Il Governo esentera' tali veicoli dalla tassa di circolazione e concedera' per ciascuno di questi veicoli una quota massima di benzina o altri combustibili e oli lubrificanti nelle quantita' e alle aliquote prevalenti per i capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo rilascera' per ogni veicolo una targa diplomatica o altra targa idonea con la quale possa essere identificato come veicolo ufficiale di un'organizzazione internazionale. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorita' italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore. 6. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo non si estendono a tasse e prelievi che non sono altro che il pagamento di servizi resi.