(Accordo-art. XII)
                            ARTICOLO XII 
 
                 ESENZIONE DALLE TASSE DELL'UFFICIO 
 
1. Per l'adempimento dei suoi fini  costitutivi,  l'Ufficio,  i  suoi
beni e le sue operazioni sono esenti da ogni forma di imposta diretta
e di dazi. 
 
2. Sono esenti da ogni  forma  di  imposta  indiretta  le  operazioni
finanziarie e le operazioni dell'Ufficio connesse  al  raggiungimento
dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni. 
 
3. Per quanto riguarda le imposte sul fatturato  e,  in  particolare,
l'"Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", l'Ufficio gode  dell'esenzione
dal pagamento di tali imposte  su  acquisti  importanti  relativi  al
raggiungimento dei propri scopi costitutivi e allo svolgimento  delle
sue funzioni. Ai fini del presente Accordo con il  termine  "acquisti
importanti" si intende l'acquisto di beni o la prestazione di servizi
di valore superiore al limite  stabilito  dalla  normativa  nazionale
applicabile alle organizzazioni internazionali in Italia. 
 
4. L'Ufficio e' esonerato dai dazi doganali  e  da  tutti  gli  altri
prelievi, divieti e restrizioni  sulle  merci  di  qualsiasi  natura,
importate o esportate dall'Ufficio per le sue attivita' ufficiali. Ad
ogni modo, l'Ufficio sara' anche esonerato dai  dazi  doganali  o  da
ogni altro prelievo sulle merci importate per un valore non eccedente
il  limite  stabilito  dalle  normative  nazionali  applicabili  alle
organizzazioni internazionali in Italia. 
 
5. L'Ufficio e', in particolare, esente da dazi doganali e  da  tutti
gli altri prelievi, divieti  e  restrizioni  all'importazione  di  un
massimo di tre autoveicoli, compresi i relativi  pezzi  di  ricambio,
necessari per i suoi scopi ufficiali e  registrati  a  suo  nome.  Il
Governo  esentera'  tali  veicoli  dalla  tassa  di  circolazione   e
concedera' per ciascuno  di  questi  veicoli  una  quota  massima  di
benzina o altri combustibili e oli  lubrificanti  nelle  quantita'  e
alle aliquote prevalenti  per  i  capi  delle  missioni  diplomatiche
accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo rilascera'  per
ogni veicolo una targa diplomatica o altra targa idonea con la  quale
possa essere identificato come veicolo ufficiale di un'organizzazione
internazionale. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui  al
presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a  terzi  senza
la preventiva autorizzazione delle Autorita' italiane e il  pagamento
dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi,  tariffe
e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo,  si
applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe  allora
in vigore. 
 
6. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo  non
si estendono a tasse e prelievi che non sono altro che  il  pagamento
di servizi resi.