(Accordo-art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
 
           IMMUNITA' DEL PERSONALE EPLO OPERANTE IN ITALIA 
 
1. Il Personale dell'Organizzazione gode, all'interno e nei confronti
della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunita': 
 
(a) immunita' da ogni forma di detenzione preventiva, salvo  il  caso
di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la  legge
italiana prevede la reclusione non inferiore a  tre  anni,  nel  qual
caso  le  competenti  autorita'   italiane   ne   daranno   immediata
comunicazione al Direttore dell'Ufficio di tale arresto; 
 
(b) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei  bagagli  ufficiali,
ai sensi della Convenzione di Vienna  sulle  relazioni  diplomatiche,
art. 36; 
 
(c) immunita' da procedimenti giudiziari per quanto  riguarda  parole
pronunciate o scritte e tutti gli atti  da  esso  compiuti  in  veste
ufficiale, fermo restando che tale immunita'  continuera'  anche  nei
casi in cui le persone interessate abbiano cessato di far  parte  del
personale dell'Organizzazione; 
 
(d) esenzione, per i membri del  personale  che  non  sono  cittadini
italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, da  qualsiasi
forma di imposta diretta su stipendi, emolumenti, indennita' e  altri
benefici loro corrisposti da o per conto dell'Organizzazione; 
 
(e)  esenzione,  per  il  personale  non  cittadino  italiano  e  non
residente permanente, da  qualsiasi  forma  di  imposta  diretta  sui
redditi provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana; 
 
(f) esenzione nei confronti di loro  stessi,  dei  propri  coniugi  e
delle persone a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione  e  dalla
registrazione degli stranieri; 
 
(g) per i membri del personale che non siano cittadini italiani e che
non sono residenti permanenti, liberta' di detenere all'interno della
Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta estera  e  conti
in qualsiasi valuta, altri beni mobili  e  immobili.  Tale  personale
potra' liberamente trasferire i propri titoli e valute  estere  fuori
della Repubblica Italiana, nei limiti e con le  modalita'  consentite
dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile.  Tale  personale
potra', durante il proprio  servizio  presso  l'Organizzazione  o  al
termine di tale servizio,  prelevare  dalla  Repubblica  Italiana  le
somme ricevute dall'Organizzazione  in  Euro,  nonche'  l'equivalente
dell'intero importo in qualsiasi  valuta  che  abbia  portato  in  la
Repubblica Italiana attraverso i canali autorizzati, nei limiti e con
le modalita'  consentiti  dalla  normativa  nazionale  e  comunitaria
applicabile; 
 
(h) il  diritto  per  il  personale  non  cittadino  italiano  e  non
residente permanente di importare - in esenzione da dazi  e  da  ogni
altro tributo,  divieto  e  restrizione  -  al  momento  della  prima
assunzione,  i  loro  mobili  ed  effetti  personali,   compreso   un
autoveicolo usato, in una  o  piu'  spedizioni  separate  che  devono
essere spedite entro un termine ragionevole, e comunque entro 18 mesi
dalla data di assunzione presso l'Ufficio. I veicoli importati esenti
da dazi e tasse di  cui  al  presente  Accordo  non  potranno  essere
venduti o ceduti a terzi senza  la  preventiva  autorizzazione  delle
Autorita' italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse.
Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse  siano  stati  calcolati  in
relazione al valore  del  veicolo,  si  applicheranno  il  valore  al
momento della vendita e le tariffe allora in vigore; 
 
(i) inoltre, il diritto per il personale non cittadino italiano e non
residente permanente, di acquistare, in franchigia da dazi e da  ogni
altro tributo, divieto e restrizione all'importazione, un autoveicolo
nuovo al  momento  della  prima  nomina.  Tale  diritto  deve  essere
esercitato entro 18 mesi dalla data di inizio del rapporto di  lavoro
presso l'Ufficio. Tale veicolo non puo' essere venduto  prima  di  36
mesi dalla data di acquisto. I veicoli  acquistati  in  esenzione  da
dazi e tasse di cui al presente Contratto non potranno essere venduti
o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione  delle  Autorita'
italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i
suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione  al
valore del veicolo, si  applicheranno  il  valore  al  momento  della
vendita e le tariffe allora in vigore; 
 
2. Il Governo rilascia al personale e ai  loro  familiari  una  carta
d'identita', specificando lo status del titolare. 
 
3.  Oltre  ai  privilegi  e  immunita'  specificati   nella   sezione
precedente, al  Direttore  dell'Ufficio,  o  a  qualsiasi  membro  di
livello elevato che agisca per conto del  Direttore  durante  la  sua
assenza dal servizio, sono concessi i privilegi, le  immunita'  e  le
agevolazioni concessi agli  Ambasciatori,  purche'  non  cittadini  o
residenti permanenti in Italia. 
 
4. L'Organizzazione comunica  annualmente  al  Governo  l'elenco  del
personale impiegato presso l'Ufficio e le eventuali variazioni.