ARTICOLO XIV FINALITA' DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE 1. I privilegi e le immunita' previsti dagli articoli XII e XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale dei singoli. Le autorita' specificate nel paragrafo 2 del presente articolo hanno il diritto e il dovere di revocare l'immunita' ogniqualvolta cio' ostacoli il corso della giustizia. Tale revoca dell'immunita' non pregiudica gli interessi dell'Organizzazione. 2. Le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono: (a) il Comitato Esecutivo dell'EPLO nei confronti del Direttore; (b) il Direttore nei confronti degli altri membri del personale e dell'Organizzazione stessa. 3. L'Ufficio e il suo personale collaborano con le Autorita' italiane per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi e alle immunita' previsti dal presente Accordo. 4. Fermi restando i privilegi e le immunita' conferiti dal presente Accordo, e' dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi e immunita' il rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. Tali persone hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato.