(Accordo-art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
 
FINALITA' DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA'  E  COLLABORAZIONE  CON  LE
                         AUTORITA' ITALIANE 
 
1. I privilegi e le immunita' previsti dagli articoli XII e XIII sono
conferiti  nell'interesse  dell'Organizzazione  e  non  a   vantaggio
personale dei singoli. Le autorita' specificate nel paragrafo  2  del
presente  articolo  hanno  il  diritto  e  il  dovere   di   revocare
l'immunita' ogniqualvolta cio' ostacoli  il  corso  della  giustizia.
Tale   revoca   dell'immunita'   non   pregiudica    gli    interessi
dell'Organizzazione. 
 
2. Le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono: 
 
(a) il Comitato Esecutivo dell'EPLO nei confronti del Direttore; 
 
(b) il Direttore nei confronti degli altri  membri  del  personale  e
dell'Organizzazione stessa. 
 
3. L'Ufficio e il suo personale collaborano con le Autorita' italiane
per  facilitare  la   corretta   amministrazione   della   giustizia,
assicurare  l'osservanza  delle  norme  di  polizia  e  prevenire  il
verificarsi di abusi in  relazione  ai  privilegi  e  alle  immunita'
previsti dal presente Accordo. 
 
4. Fermi restando i privilegi e le immunita' conferiti  dal  presente
Accordo, e' dovere di tutti coloro che godono  di  tali  privilegi  e
immunita' il rispetto delle leggi e dei regolamenti della  Repubblica
italiana. Tali persone hanno anche il dovere di non interferire negli
affari interni di tale Stato.