ARTICOLO XV ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO PER I FAMILIARI 1. I familiari possono svolgere in Italia un lavoro autonomo o salariato ai sensi della legge italiana. 2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia il tesserino di riconoscimento ai familiari impegnati nell'attivita' lavorativa, come previsto all'articolo 13, comma 2.