(Accordo-art. XV)
                             ARTICOLO XV 
 
            ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO PER I FAMILIARI 
 
1. I familiari possono  svolgere  in  Italia  un  lavoro  autonomo  o
salariato ai sensi della legge italiana. 
 
2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli  Affari  Esteri  e  della
Cooperazione Internazionale rilascia il tesserino  di  riconoscimento
ai  familiari  impegnati  nell'attivita'  lavorativa,  come  previsto
all'articolo 13, comma 2.