(Accordo-art. XVI)
                            ARTICOLO XVI 
 
                           RESPONSABILITA' 
 
1.  La  responsabilita'  internazionale  derivante  dalle   attivita'
dell'Organizzazione nel  territorio  italiano,  ivi  comprese  quelle
derivanti da qualsiasi atto od omissione del personale dell'Ufficio o
di   qualsiasi   altra    persona    impiegata    dall'Organizzazione
nell'esercizio   delle   proprie   funzioni,   ricade   integralmente
sull'Organizzazione  stessa  e  non  e'  a  carico  della  Repubblica
Italiana. 
 
2. L'Organizzazione indennizza il Governo a fronte di: 
 
a. qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene che sia in  proprieta',
possesso o  custodia  del  Governo,  causato  da  dolo  o  negligenza
nell'esercizio  delle  funzioni,  o  in  connessione  con  esso,  dal
personale dell'Organizzazione, e 
 
b. qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto risarcire  un
terzo  per  la  perdita  o  il  danneggiamento  della  proprieta'  di
quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o  negligenza
nell'esercizio  delle  funzioni,  o  in  connessione  con  esso,  dal
personale Organizzazione.