(Accordo-art. XVIII)
                           ARTICOLO XVIII 
 
                   RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
1. Eventuali controversie tra l'Organizzazione e il Governo  relative
all'interpretazione o all'attuazione  del  presente  Accordo  saranno
risolte in via amichevole mediante negoziati diretti e  consultazioni
tra le Parti.