(Accordo-art. XIX)
                            ARTICOLO XIX 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Il presente Accordo entra in  vigore  il  giorno  della  ricezione
della seconda delle due notifiche  con  cui  le  Parti  si  informano
reciprocamente dell'avvenuto espletamento  delle  procedure  previste
dalle rispettive legislazioni e regolamenti interni. 
 
2. Su richiesta di una delle Parti saranno avviate  consultazioni  in
merito alla modifica del presente Accordo. Il presente  Accordo  puo'
essere modificato previo consenso scritto tra le Parti. Le  modifiche
entrano in vigore con la stessa procedura prevista  al  comma  1  del
presente articolo. 
 
3. Il presente Accordo resta in vigore per  tutto  il  tempo  in  cui
l'Organizzazione mantiene una Sede nella Repubblica  Italiana,  salvo
disdetta consensuale. 
 
4. Il presente Accordo si applica  nel  pieno  rispetto  del  diritto
internazionale    applicabile    e    degli    obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. 
 
Fatto a Roma il ............., in duplice esemplare, in due originali
in lingua inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 
 
Per il Governo della                     Per l'Organizzazione Europea
Repubblica Italiana                      di Diritto Pubblico