ARTICOLO XIX DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni e regolamenti interni. 2. Su richiesta di una delle Parti saranno avviate consultazioni in merito alla modifica del presente Accordo. Il presente Accordo puo' essere modificato previo consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entrano in vigore con la stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo. 3. Il presente Accordo resta in vigore per tutto il tempo in cui l'Organizzazione mantiene una Sede nella Repubblica Italiana, salvo disdetta consensuale. 4. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Fatto a Roma il ............., in duplice esemplare, in due originali in lingua inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per l'Organizzazione Europea Repubblica Italiana di Diritto Pubblico