(Accordo-art. II)
                             ARTICOLO II 
 
                 SEDE E INVIOLABILITA' DELL'UFFICIO 
 
1. La sede dell'Ufficio e' stabilita a Roma. 
 
2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a  titolo  gratuito,
la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate  nell'allegato.
Qualora fossero necessari spazi diversi, saranno stabiliti  ulteriori
ampliamenti o ricollocazioni in nuove Sedi in accordo tra le Parti. 
 
3. Al fine di  agevolare  l'applicazione  del  presente  Accordo,  il
Direttore  dell'Ufficio  comunica  al  Governo  ogni  occupazione  di
terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma  1,
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Qualora  terreni  o
fabbricati  siano  temporaneamente  occupati  dall'Ufficio   per   lo
svolgimento delle sue  attivita'  istituzionali,  a  tali  terreni  e
fabbricati sara' riconosciuto lo status di Sede. 
 
4. La manutenzione ordinaria e  le  riparazioni  della  Sede  sono  a
carico di EPLO, previa ricezione di apposita fattura e documentazione
giustificativa. La manutenzione straordinaria della Sede e' a  carico
del Governo. 
 
5.  L'Ufficio  e'   inviolabile.   Nessun   soggetto   che   eserciti
un'autorita' pubblica nella Repubblica Italiana potra' entrare  nella
Sede per  svolgere  alcuna  funzione  se  non  con  il  consenso  del
Direttore dell'Ufficio. 
 
6.  In  caso  di  calamita'  naturale,  incendio  o  qualsiasi  altra
emergenza che costituisca una minaccia immediata per la  vita  umana,
si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio. 
 
7. L'Ufficio non  puo'  essere  utilizzato  in  alcun  modo  che  sia
incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.