(Accordo-art. V)
                             ARTICOLO V 
 
                   SERVIZI PUBBLICI PRESSO LA SEDE 
 
1. Al fine  di  consentire  all'Organizzazione  di  svolgere  le  sue
funzioni agevolmente, il Governo adotta  le  ragionevoli  misure  per
garantire che la Sede sia fornita dei necessari servizi pubblici.