(Accordo-art. VI)
                             ARTICOLO VI 
 
                       L'UFFICIO E I SUOI BENI 
 
1. L'Ufficio  gode  dell'immunita'  da  ogni  forma  di  procedimento
giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo  che
nei  casi  particolari  in  cui  il  Direttore   dell'Ufficio   abbia
rinunciato alla immunita' di quest'ultimo. 
 
2. L'Ufficio non gode dell'immunita' giurisdizionale ed esecutiva nei
seguenti casi specifici: 
 
a. in relazione a una domanda riconvenzionale o domanda  direttamente
connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'Ufficio; 
 
b. in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un
sinistro  causato  da  un  veicolo  di  proprieta'  dell'Ufficio,   o
utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del
codice della strada in cui il suddetto veicolo e' coinvolto. 
 
2. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi sono immuni da perquisizione,
sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra  forma
di ingerenza.