(Accordo-art. VII)
                            ARTICOLO VII 
 
                       PERSONALITA' GIURIDICA 
 
1. Il Governo  riconosce  che  l'Organizzazione  Europea  di  Diritto
Pubblico e' un'organizzazione internazionale dotata  di  personalita'
giuridica internazionale  e  capacita'  di  compiere  atti  giuridici
necessari  per  l'esercizio  delle  sue  funzioni   costitutive,   in
particolare  di  concludere  trattati,  di  contrarre,  acquistare  e
alienare beni mobili e beni immobili, e di essere parte convenuta  in
procedimenti  giudiziari  quando   il   direttore   dell'Ufficio   ha
rinunciato all'immunita'.