ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA 1. Il Governo riconosce che l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico e' un'organizzazione internazionale dotata di personalita' giuridica internazionale e capacita' di compiere atti giuridici necessari per l'esercizio delle sue funzioni costitutive, in particolare di concludere trattati, di contrarre, acquistare e alienare beni mobili e beni immobili, e di essere parte convenuta in procedimenti giudiziari quando il direttore dell'Ufficio ha rinunciato all'immunita'.