ARTICOLO VIII COMUNICAZIONI 1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al personale dell'Organizzazione presso l'Ufficio, e tutte le comunicazioni esterne dell'Organizzazione, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non sono soggette a censura o qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende anche, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni informatiche, immagini fisse e in movimento, film e registrazioni sonore. 2. L'Ufficio ha facolta' di utilizzare codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo corriere o in bolgette sigillate, che godono degli stessi privilegi e immunita' riconosciuti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.