(Accordo-art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
 
                            COMUNICAZIONI 
 
1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o  al  personale
dell'Organizzazione  presso  l'Ufficio,  e  tutte  le   comunicazioni
esterne dell'Organizzazione,  trasmesse  con  qualsiasi  mezzo  o  in
qualsiasi forma, non sono soggette a censura o qualsiasi altra  forma
di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si  estende  anche,
tra l'altro, a pubblicazioni,  registrazioni  informatiche,  immagini
fisse e in movimento, film e registrazioni sonore. 
 
2. L'Ufficio ha facolta' di utilizzare codici e di inviare e ricevere
comunicazioni ufficiali a mezzo corriere o in bolgette sigillate, che
godono degli stessi privilegi e immunita' riconosciuti ai corrieri  e
alle valigie diplomatiche.