ARTICOLO IX AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. Per il raggiungimento dei suoi fini costituzionali l'Ufficio puo' liberamente: a. acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne; b. mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana; c. trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.