(Accordo-art. IX)
                             ARTICOLO IX 
 
                      AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
 
1. Per il raggiungimento dei suoi fini costituzionali l'Ufficio  puo'
liberamente: 
 
a. acquistare o ricevere  fondi,  titoli,  oro  e  valute  attraverso
canali autorizzati e detenerli e disporne; 
 
b. mantenere e gestire conti,  fondi,  dotazioni  o  altri  strumenti
finanziari in valuta  estera  o  locale  in  qualsiasi  valuta  della
Repubblica Italiana; 
 
c. trasferire i propri fondi, titoli,  valute  e  altri  elementi  di
valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi  altro
Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi
valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.